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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

Art. 57 Protezione di interessi di terzi

1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo. La decisione spetta al Consiglio federale.

2 La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per gli Svizzeri.

Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione

Art. 58 Sussidiarietà

La Confederazione può sostenere persone fisiche e giuridiche all’estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere da sole, o con l’aiuto di terzi, la tutela dei propri interessi.

Art. 59 Limitazione della protezione consolare

1 Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.

2 La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto in particolare se:

a. c’è il rischio che sia pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione;

b. mette in pericolo altre persone;

c. la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione oppure ha dato prova di negligenza in altro modo;

d. la persona in questione ha abusato di precedenti aiuti.

3 Rimangono riservati i casi in cui la vita o l’incolumità della persona in questione sia minacciata.

Art. 60 Responsabilità della Confederazione

1 La responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 19588, fatto salvo il capoverso 2.

2 La Confederazione non risponde:

a. di raccomandazioni pubblicate e di aiuti forniti;

b. se la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione o ha dato prova di negligenza in altro modo.

8 RS 170.32