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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
Art. 57 Protezione di interessi di terzi
1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo. La decisione spetta al Consiglio federale.
2 La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per gli Svizzeri.
Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione
Art. 58 Sussidiarietà
La Confederazione può sostenere persone fisiche e giuridiche all’estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere da sole, o con l’aiuto di terzi, la tutela dei propri interessi.
Art. 59 Limitazione della protezione consolare
1 Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.
2 La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto in particolare se:
a. c’è il rischio che sia pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione;
b. mette in pericolo altre persone;
c. la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione oppure ha dato prova di negligenza in altro modo;
d. la persona in questione ha abusato di precedenti aiuti.
3 Rimangono riservati i casi in cui la vita o l’incolumità della persona in questione sia minacciata.
Art. 60 Responsabilità della Confederazione
1 La responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 19588, fatto salvo il capoverso 2.
2 La Confederazione non risponde:
a. di raccomandazioni pubblicate e di aiuti forniti;
b. se la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione o ha dato prova di negligenza in altro modo.