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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

a. secondo il diritto svizzero sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure

b. secondo il diritto straniero sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l’esercizio dei diritti civili, a condizione che una misura di protezione degli adulti avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

Art. 18 Esercizio del diritto di voto

1 Gli Svizzeri all’estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo comune di domicilio.

2 Se non hanno un comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro comune d’origine. Se hanno diversi comuni d’origine, lo esercitano nel comune d’origine che hanno scelto al momento dell’iscrizione di cui all’articolo 12.

3 Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell’urna o per corrispondenza.

4 D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale promuove la sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all’estero, conformemente all’articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

Art. 19 Iscrizione e radiazione nel catalogo elettorale

1 Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera. Il comune di voto li iscrive nel catalogo elettorale.

2 Se intendono rinunciare all’esercizio dei diritti politici, lo comunicano al loro comune di voto tramite la competente rappresentanza.

3 Se vengono meno le condizioni per l’esercizio dei diritti politici, se il cittadino svizzero all’estero rinuncia a esercitare i propri diritti politici oppure se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario, il comune di voto radia la persona in questione dal catalogo elettorale.

4 Il comune di voto e il DFAE si informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati pertinenti ai fini del diritto di voto nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all’estero.

Art. 20 Catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero

1

Il Cantone tiene il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero in modo centralizzato presso l’amministrazione cantonale o l’amministrazione del suo capoluogo.

2

Può tenere il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero in maniera decentralizzata se i dati:

a. sono armonizzati e informatizzati in tutto il Cantone, oppure