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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
e. non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione;
f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale.
Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale
Art. 27 Genere ed entità
1
Genere ed entità dell’aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede.
2
Gli Svizzeri all’estero che percepiscono le prestazioni di aiuto sociale dallo Stato di residenza possono richiedere alla Confederazione un aiuto supplementare nel rispetto del principio di cui al capoverso 1.
Art. 28 Condizioni e oneri
Le prestazioni di aiuto sociale possono essere vincolate a condizioni e oneri.
Art. 29 Cessione e costituzione in pegno
1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione, che sono state garantite, non possono essere né cedute né costituite in pegno.
2 Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.
Art. 30 Rimpatrio
1 La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se tale provvedimento è nel suo interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso la Confederazione non versa o cessa di versare prestazioni di aiuto sociale all’estero.
2 Se la persona in questione rientra in Svizzera, la Confederazione assume a proprio carico le spese di rimpatrio. Può farsi carico delle spese di rimpatrio anche se la persona indigente decide spontaneamente di rimpatriare.
Art. 31 Spese di sepoltura
La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all’estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza.