Progetto
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
Art. 73 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l’ufficio AI per l’assicurazione facoltativa all’estero conformemente a:
14
a. l’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
15
b. l’articolo 1b della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità.
Titolo 5: Finanziamento, emolumenti e rimborso delle spese
Art. 74 Finanziamento
L’Assemblea federale autorizza con decreto federale semplice che copre un periodo di più anni il tetto di spesa per i contributi conformemente al16:
a. l’articolo 21 (misure di promozione);
b. l’articolo 38 capoverso 1 (aiuto sociale);
c. l’articolo 39 (sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero);
d. [articoli XX–YY (scuole svizzere all’estero)]
e. l’articolo 63 (prestiti d’emergenza).
Art. 75 Emolumenti
Ai sensi dell’articolo 46a capoversi 2-4 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione17 il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni, le prestazioni e altri atti ufficiali ai sensi della presente legge.
Art. 76 Rimborso delle spese
1 Le persone che hanno usufruito di un servizio consolare rimborsano le spese sostenute dalla Confederazione.
2 Le spese sono rimborsate anche nel caso in cui la Confederazione abbia fornito il servizio senza richiesta da parte della persona in questione, tuttavia in base alla sua presunta volontà e nel suo interesse.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e le eccezioni.
14RS 831.10
15RS 831.20
16Nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale
sulla formazione svizzera all'estero, si tiene conto della lett. d.