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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

Art. 77 Rinuncia agli emolumenti e al rimborso delle spese

In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti o del rimborso spese. Se il pagamento dell’emolumento o del rimborso spese viene condonato parzialmente o totalmente, è necessario considerare se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 78 Amministrazione della giustizia

1

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

2 Le decisioni delle rappresentanze in materia di aiuto sociale ai sensi dell’articolo 33 capoversi 2 e 3 possono essere oggetto di un ricorso all’[Ufficio federale].

Art. 79 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni di esecuzione.

3 Nomina il dipartimento incaricato dell’applicazione della presente legge.

4 Per essere valide, le disposizioni cantonali di esecuzione devono essere approvate dalla Confederazione. [Fatto salvo l’ambito di competenza dei Cantoni patroni ai sensi dell’articolo X.]18

Art. 80 Assistenza amministrativa e collaborazione internazionale

1 I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratuitamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per prestazioni straordinarie.

2 Gli uffici della Confederazione e le rappresentanze possono collaborare con autorità straniere nei limiti delle proprie competenze.

3 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sui servizi in ambito consolare.

Art. 81 Statistiche

Il Consiglio federale può ordinare i rilevamenti statistici necessari ai fini della presente legge e affidarne l'analisi all’Ufficio federale di statistica o al DFAE ai sensi della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale19 e dell’articolo 4 della legge

18 Solo nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero.

19 RS 431.01