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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

Sezione 3: Aiuti

Art. 61 Assistenza generale all’estero

1 L’assistenza generale comprende in particolare gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure alle vittime di un grave crimine.

2 Nei procedimenti giudiziari all’estero le rappresentanze possono raccomandare una consulenza legale sul posto, senza garanzia.

3 In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio. In caso di decesso all’estero di una persona, informa i familiari del defunto.

4 Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato di residenza tramite i canali consolari e diplomatici.

Art. 62 Privazione della libertà

1 La rappresentanza, la quale viene a sapere che una persona è stata privata della libertà all’estero, si informa presso le autorità dello Stato di residenza sui motivi di questo provvedimento.

2 La rappresentanza s’impegna in particolare per:

a. mettersi in contatto con la persona in questione oppure incontrarla, se è opportuno e la persona in questione lo chiede;

b. garantire che siano rispettati il diritto a condizioni di detenzione dignitose, le garanzie procedurali e il diritto alla difesa della persona in questione.

Art. 63 Prestiti d’emergenza

La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, dietro obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovino provvisoriamente all’estero:

a. per pagare il viaggio di ritorno;

b. come aiuto transitorio;

c. per pagare le spese ospedaliere e mediche.

Art. 64 Situazioni di crisi

1 Ogni rappresentanza si avvale di un dispositivo di crisi, in particolare in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali.

2 Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l’assistenza possibile.

3 Le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza devono essere osservate. Se la situazione di crisi perdura, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi. Le persone coinvolte decidono di lasciare la regione di crisi liberamente, a proprio rischio e a proprie spese.