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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

4 La Confederazione può associarsi a operazioni di ricerca e salvataggio da parte dello Stato di residenza o di altri Stati.

5 In determinate situazioni di crisi, in particolare nei conflitti armati e in caso di disordini politici, può consegnare lettere di protezione alle persone fisiche e giuridiche per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni.

6 In caso di guerra o gravi disordini può concedere un aiuto finanziario limitato nel tempo alle persone fisiche che hanno perso senza colpa i mezzi di sussistenza all’estero.

Art. 65 Rapimenti e cattura di ostaggi

1 La Confederazione può prestare assistenza alle persone fisiche vittime di un rapimento o prese in ostaggio all’estero.

2 La rappresentanza, la quale viene a conoscenza di un rapimento o di una presa di ostaggi, s’impegna per trovare aiuti sul posto. In particolare invita le autorità competenti dello Stato di residenza ad adottare le misure necessarie.

Capitolo 2: Altri servizi consolari a favore di persone all’estero

Sezione 1: Servizi consolari del DFAE

Art. 66 Servizi amministrativi

1 Il DFAE fornisce i servizi consolari di natura amministrativa, che non siano disciplinati da altre leggi o forniti da altri servizi, in particolare legalizzazioni, attestazioni, certificazioni da parte di una rappresentanza, depositi effettuati in una rappresentanza o atti trasmessi alle autorità svizzere tramite una rappresentanza.

2 Il Consiglio federale definisce questi servizi per via d’ordinanza.

Art. 67 Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

1 Il DFAE offre un servizio d’informazione e di consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge sul collocamento del 6 ottobre 19899.

2 Il servizio di consulenza informa gli Svizzeri rimpatriati sulle prescrizioni d’entrata e le condizioni di vita.

Art. 68 Navigazione marittima

Le rappresentanze forniscono servizi consolari nelle questioni concernenti la navigazione marittima ai sensi degli articoli 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 e 120 della legge federale del 3 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera10.

9 RS 823.11

10 RS 747.30