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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
Sezione 2: Servizi consolari di competenza di altri dipartimenti
Art. 69 Questioni di stato civile
1 Il DFAE assicura il coordinamento tra le rappresentanze e l’Ufficio federale dello stato civile (UFSC) all’Ufficio federale di giustizia.
2 Le rappresentanze ricevono le comunicazioni concernenti le questioni di stato civile e riguardanti i cittadini svizzeri all’estero, le trasmettono all’UFSC e apportano le modifiche al registro degli Svizzeri all’estero.
Art. 70 Cittadinanza
1 Il DFAE coadiuva l’Ufficio federale della migrazione (UFM) nelle questioni relative alla cittadinanza.
2 Le rappresentanze concorrono in particolare agli accertamenti dei fatti che devono essere condotti all’estero ai sensi degli articoli 10, 21, 23 e 28 della legge sulla cittadinanza del 29 settembre 195211.
Art. 71 Documenti d’identità
Il DFAE coadiuva l’Ufficio federale di polizia in caso di rilascio, ritiro e perdita di documenti d’identità all’estero ai sensi degli articoli 4–6, 7 e 8 della legge sui documenti d’identità del 22 giugno 200112.
Art. 72 Notificazione in materia militare
1
Il servizio militare degli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 199513.
2 Negli affari militari le rappresentanze forniscono in particolare i seguenti servizi consolari:
a. trasmissione di domande di congedo all’estero di cittadini svizzeri che hanno omesso di farne domanda al momento del loro espatrio;
b. rilascio del foglio militare ai cittadini svizzeri che sono annunciati presso una rappresentanza e raggiungono la maggiore età;
c. informazioni agli Svizzeri all’estero, che scelgono volontariamente di sostenere il reclutamento e svolgere la scuola reclute e i servizi d’istruzione in Svizzera;
d. informazioni agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità in merito al servizio militare e al riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo militare nell’ambito di un accordo bilaterale.
11 RS 141.0
12 RS 143.1
13 RS 510.10