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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

2 Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:

a. gli Svizzeri all’estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero, eventualmente i loro coniugi e i loro figli nell’ambito della protezione consolare;

3 Le collezioni di dati possono contenere:

c. dati degni di particolare protezione relativi alla salute delle persone che hanno chiesto l’aiuto sociale o un prestito nonché i dati sul loro patrimonio e sul loro reddito.

5 A condizione che non vi si opponga alcun interesse privato preponderante, il DFAE è autorizzato a comunicare i dati all’Ufficio federale di statistica.]

3. Legge sull’armonizzazione dei registri del 23 giugno 200629

Art. 2 cpv.1 lett. d

1 La presente legge si applica ai seguenti registri:

d. il sistema d’informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri;

4. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto ban-

diera svizzera30

Art. 81

Abrogato

5. Legge sul collocamento del 6 ottobre 198931

Art. 25 cpv. 1, 2 e 2bis (nuovo)

1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza, che procura, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d’entrata, sulle possibilità di lavoro e sulle condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette alle persone che desiderano esercitare un’attività lucrativa all’estero.

2 La SECO sostiene i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare nella ricerca di un posto di lavoro e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro nel collocamento dei rimpatriati svizzeri.

2bis La Confederazione può sostenere la ricerca di posti di lavoro all’estero con altre misure.

Art. 35 cpv. 3 lett. b

29 RS 431.02

30 RS 747.30

31 RS 823.11