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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

b. sono periodicamente consolidati su supporto elettronico presso un ufficio centrale.

Art. 21 Misure di promozione

Nei limiti dei crediti accordati, la Confederazione può adottare misure che facilitino l’esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all’estero.

Capitolo 4: Aiuto sociale

Sezione 1: Principio e misure preventive

Art. 22 Principio

La Confederazione concede l’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero che vivono in stato d’indigenza alle condizioni previste nel presente capitolo.

Art. 23 Misure preventive

La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all’estero da un’indigenza imminente.

Sezione 2: Condizioni per ottenere l’aiuto sociale

Art. 24 Sussidiarietà

L’aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all’estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.

Art. 25 Pluricittadinanza

Agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non viene di norma concesso l’aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.

Art. 26 Motivi di esclusione

L’aiuto sociale può essere rifiutato o revocato se il richiedente:

a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;

b. ottiene o tenta di ottenere aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;

c. si rifiuta di informare gli organi di aiuto sociale sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni;

d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione;