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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
Art. 13 Comunicazione di cambiamenti
1 Gli iscritti al registro degli Svizzeri all’estero sono tenuti a comunicare alla competente rappresentanza ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano.
2 Se in seguito a un cambiamento di domicilio all’estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l’annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente.
3 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano.
Art. 14 Cancellazione dal registro e distruzione dei dati
1 L'iscrizione al registro è cancellata su richiesta del cittadino svizzero all’estero .
2 La cancellazione avviene d’ufficio se la persona iscritta:
a. ha scelto il domicilio in Svizzera;
b. non possiede più la cittadinanza svizzera;
c. era iscritta da minorenne al registro degli Svizzeri all’estero e, al raggiungimento della maggiore età ai sensi del diritto svizzero, non ha confermato l’iscrizione entro 30 giorni nonostante l’invito a farlo;
d. è deceduta;
e. non è o non è più raggiungibile all’indirizzo indicato;
f. è dichiarata scomparsa.
3 La distruzione dei dati è disciplinata nelle disposizioni d’esecuzione.
Capitolo 3: Diritti politici
Art. 15 Diritto applicabile
1
Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all’estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria. 2
Per i diritti politici in materia cantonale e comunale è riservato il diritto cantonale.
Art. 16 Estensione
1
Ogni Svizzero all’estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d’iniziativa e referendum federali.
2
L’eleggibilità è determinata secondo l’articolo 143 della Costituzione federale.
Art. 17 Esclusione dal diritto di voto
Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s’intendono gli Svizzeri all’estero che: