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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

Art. 13 Comunicazione di cambiamenti

1 Gli iscritti al registro degli Svizzeri all’estero sono tenuti a comunicare alla competente rappresentanza ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano.

2 Se in seguito a un cambiamento di domicilio all’estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l’annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente.

3 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano.

Art. 14 Cancellazione dal registro e distruzione dei dati

1 L'iscrizione al registro è cancellata su richiesta del cittadino svizzero all’estero .

2 La cancellazione avviene d’ufficio se la persona iscritta:

a. ha scelto il domicilio in Svizzera;

b. non possiede più la cittadinanza svizzera;

c. era iscritta da minorenne al registro degli Svizzeri all’estero e, al raggiungimento della maggiore età ai sensi del diritto svizzero, non ha confermato l’iscrizione entro 30 giorni nonostante l’invito a farlo;

d. è deceduta;

e. non è o non è più raggiungibile all’indirizzo indicato;

f. è dichiarata scomparsa.

3 La distruzione dei dati è disciplinata nelle disposizioni d’esecuzione.

Capitolo 3: Diritti politici

Art. 15 Diritto applicabile

1

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all’estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria. 2

Per i diritti politici in materia cantonale e comunale è riservato il diritto cantonale.

Art. 16 Estensione

1

Ogni Svizzero all’estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d’iniziativa e referendum federali.

2

L’eleggibilità è determinata secondo l’articolo 143 della Costituzione federale.

Art. 17 Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s’intendono gli Svizzeri all’estero che: