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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
Sezione 4: Procedura
Art. 32 Richiesta
1 Gli Svizzeri all’estero che chiedono l’aiuto sociale della Confederazione devono rivolgersi alla rappresentanza competente.
2 La rappresentanza esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, al [competente Ufficio federale].
Art. 33 Decisione
1 L’[Ufficio federale] decide in merito alle richieste sottopostegli e si fa garante dell’aiuto sociale che accorda.
2 In casi urgenti, la rappresentanza concede l’aiuto indispensabile; ne informa l’[Ufficio federale].
3 L’[Ufficio federale] può autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere direttamente ulteriori prestazioni di aiuto sociale.
Art. 34 Collaborazione delle società di soccorso
Le rappresentanze possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all’estero.
[Art. 35 Trattamento dei dati
1 Allo scopo di esaminare le richieste, la rappresentanza e l’Ufficio federale gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti.
2 La collezione di dati può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni di aiuto sociale e alla salute.]6
Sezione 5: Restituzione
Art. 36 Obbligo di restituzione
1
Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell’aiuto sociale ed è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia.
2
Non devono essere restituite le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d’aiuto all’istruzione.
6 [Il presente articolo è eliminato se l’ufficio competente dell’applicazione dell’articolo 3, attualmente presso l’Ufficio federale di giustizia, dovesse essere attribuito al DFAE. In questo caso la legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (RS 235.2) contempla le necessarie disposizioni.]