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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
d. promuovere all’estero la presenza della Svizzera [,in particolare della formazione svizzera,]5 e la rete di contatti.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
a. Svizzeri all’estero: i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all’estero;
b. registro degli Svizzeri all’estero: il sistema d’informazione «Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (VERA)» del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e i documenti cartacei;
c. Stato di residenza: Stato estero nel quale sia stabilita o riconosciuta una rappresentanza oppure nel quale soggiorni la persona in questione;
d. rappresentanza: una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza all’estero che si assuma funzioni consolari per conto della Svizzera.
Art. 4 Disposizioni legislative dello Stato di residenza
Le autorità e le rappresentanze svizzere rispettano le disposizioni legislative dello Stato di residenza.
Art. 5 Responsabilità individuale
Chiunque prepari e svolga un soggiorno all’estero oppure eserciti un’attività all’estero è responsabile in prima persona.
Art. 6 Raccomandazioni
Il DFAE può pubblicare informazioni e raccomandazioni, in particolare consigli di viaggio.
Art. 7 Sportello unico
1 Il DFAE è l’interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero.
2 Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze.
3 Coordina il trattamento delle domande pervenute con i competenti organi dell’Amministrazione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti previsti dalla presente legge.
5 Solo nel caso in cui il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero sia integrato nella presente legge.