Progetto
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
Art. 8 Strategia di politica estera
Nel definire la propria strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto degli interessi delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero.
Titolo 2: Svizzeri all’estero
Capitolo 1: Rete di contatti e informazioni
Art. 9 Rete di contatti
1 Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all’estero e si servono della loro rete di contatti.
2 La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera e che contribuiscono a migliorare l’assistenza a favore dei cittadini elvetici all’estero e a intensificare i contatti di questi ultimi, in particolare con l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero.
Art. 10 Informazione
1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché sulle tematiche legate alla presente legge.
2 In particolare, il DFAE può mettere a disposizione in forma elettronica una raccolta delle basi legali che riguardano gli Svizzeri all’estero o avvicinare questi ultimi alle istituzioni e alla vita politica svizzere.
Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all’estero
Art. 11 Iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero
1 I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera hanno diritto all’iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero.
2 L’iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e i doveri degli Svizzeri all’estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al presente titolo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nei casi di indigenza o nelle situazioni d’emergenza.
Art. 12 Iscrizione
1
Per essere iscritti nel registro degli Svizzeri all’estero è necessario annunciarsi presso la rappresentanza competente.
2 È competente la rappresentanza del luogo di domicilio del cittadino svizzero all’estero. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
3 La competente rappresentanza invita il cittadino minorenne iscritto al registro degli Svizzeri all'estero a confermare l'iscrizione al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero.