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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero
federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri20.
Art. 82 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 83 Disposizioni transitorie
1 Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del al diritto anteriore continuano ad essere prestate anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.
[2 Le scuole svizzere, riconosciute in virtù del diritto anteriore, sono riconosciute anche ai sensi della presente legge.
3 Il passaggio dei contributi in virtù del diritto anteriore agli aiuti finanziari ai sensi del titolo 3 si effettua gradualmente nell’arco di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. L’ammontare degli aiuti finanziari calcolati sulla base del titolo 3 è paragonato all’ultimo contributo versato ai sensi del diritto anteriore. La differenza è compensata in tre rate uguali sull’arco di tre anni.]21
Art. 84 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
20 RS 235.2
21 Solo nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero.