Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine
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2.3 Sezione 3: Aiuti finanziari
2.3.1 Articolo 10: Convenzione
Capoverso 1
È rimasto immutato.
Capoverso 2
Il capoverso 2 viene integrato con una nuova lettera e, secondo cui la convenzione disciplina la documentazione concernente le perdite necessaria per il conteggio. Questa disposizione, attualmente già presente nelle convenzioni sugli aiuti finanziari, nell’ordinanza vigente mancava.
Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all’ordinanza del 28 febbraio 2007. Il capoverso 2 lettera d viene integrato in modo da includere anche le modalità di versamento negli aspetti che la convenzione deve disciplinare. Attualmente queste sono già oggetto delle convenzioni sugli accordi finanziari.
Capoverso 3
È rimasto immutato.
2.3.2 Articolo 11: Determinazione del contributo per la copertura delle perdite
L’articolo 11 dell’ordinanza stabilisce gli elementi determinanti per il calcolo del contributo della Confederazione per la copertura delle perdite.
La lettera b dell’articolo viene precisata. Nella nuova ordinanza oltre agli eventuali interessi anche le commissioni bancarie sono determinanti ai fini della definizione del contributo per la copertura delle perdite. Questa modifica recepisce nell’ordinanza la prassi vigente e non comporta alcuna conseguenza finanziaria per la Confederazione.
Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all’ordinanza del 28 febbraio 2007. Le spese comprovabili sono definite secondo l’articolo 499 CO.
2.3.3 Articolo 12: Spese d’amministrazione
Capoverso 1
Il capoverso 1 regolamenta la partecipazione della Confederazione al finanziamento delle spese d’amministrazione. In relazione alla copertura delle spese, oltre ai Cantoni l’articolo 7 della legge menziona anche i beneficiari di fideiussioni e altre possibilità di finanziamento. L’attuale articolo 12 dell’ordinanza fa riferimento soltanto ai Cantoni: si tratta pertanto di adeguare il testo dell’ordinanza a quello della legge. Anche la disposizione in esame viene ripresa dalle note esplicative attuali: tuttavia a fini di maggiore precisione terminologica è stato utilizzato il termine «fonte di reddito» invece di «possibilità di finanziamento».
La definizione di «spese d‘amministrazione» dell’ordinanza riprende quella delle note esplicative con alcune modifiche di formulazione. Le spese d’amministrazione comprendono le spese per l’esame delle domande, le spese di sorveglianza e i premi di rischio.
Capoverso 2
È rimasto immutato.
2.3.4 Articolo 13: Conteggio
Capoverso 1
Il capoverso 1 riprende il vecchio testo integrandolo sotto il profilo dei contenuti con una disposizione tratta dalle note esplicative. Secondo la nuova ordinanza, oltre al conteggio le organizzazioni sono tenute a presentare alla SECO anche la documentazione necessaria per stabilire l’ammontare dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese
d’amministrazione. Questa disposizione corrisponde alla prassi vigente e, finora, era contemplata soltanto dalle note esplicative.
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