Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine

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modifiche non hanno alcuna conseguenza per le finanze federali. Per queste ragioni, conformemente agli articoli 3 e 10 legge federale sulla procedura di consultazione7 si rinuncia ad una consultazione, e si procede ad un’indagine conoscitiva. I risultati dell’indagine conoscitiva sono oggetto di un rapporto accessibile al pubblico, secondo gli articoli 2, 20 e 21

dell’ordinanza sulla procedura di consultazione.

1 Note relative ai singoli articoli

1.1 Sezione 1: Procedura di riconoscimento

1.1.1 Articolo 1: Domande di riconoscimento

L’articolo 1 dell’ordinanza disciplina la procedura relativa alla domanda di riconoscimento di un’organizzazione che concede fideiussioni: il destinatario della domanda (cpv. 1); gli allegati obbligatori (cpv. 2); se si tratta di organizzazioni neocostituite: la presentazione del piano d’esercizio, del budget dell’anno corrente e dei piani finanziari per i successivi tre anni (cpv. 3); il piano finanziario deve menzionare in particolare le risorse finanziarie e di personale (cpv. 4); se il richiedente esercita attività diverse dalla concessione di fideiussioni: l’obbligo per il richiedente di dimostrare che tali attività non nuocciono alla concessione di fideiussioni (cpv. 5).

1.1.2 Articolo 2: Decisioni del DEFR

Secondo l’articolo 2 dell’ordinanza, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) riconosce tante organizzazioni quanto sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.

1.2 Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione

1.2.1 Articolo 3: Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione

L’articolo 3 dell’ordinanza stabilisce che la Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari a favore di piccole e medie imprese, escluse le aziende agricole ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19988 sull’agricoltura (cpv. 1);

che le fideiussioni servono unicamente a garantire mutui bancari (cpv. 2); e che non vengono concesse fideiussioni a favore di operazioni di leasing o di altre forma di finanziamento (cpv. 3).

1.2.2 Articolo 4: Dovere di diligenza

L’articolo 4 dell’ordinanza sancisce l’obbligo della necessaria diligenza per l’esercizio delle attività dall’organizzazione (cpv. 1); definisce le condizioni per la concessione di una fideiussione (cpv. 2); vieta di vincolare la concessione di fideiussioni alla fornitura di altre prestazioni da parte delle organizzazioni (cpv. 3); e precisa che le prestazioni dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) non sono da considerare come aiuti finanziari o indennità della Confederazione ai sensi di questa ordinanza (cpv.4).

7 RS 172.061

8 RS 910.1

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