Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine
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Capoverso 2
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
2.3.5 Articolo 14: Versamenti
Capoverso 1
È rimasto immutato.
Capoverso 2
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
Capoverso 3
Il capoverso 3 riprende il vecchio testo integrandolo sotto il profilo dei contenuti con una disposizione tratta dalle note esplicative. Si specifica che le organizzazioni mantello non hanno diritto a contributi e che sono soggette alla legge alla legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese soltanto per ciò che concerne le attività fiduciarie svolte per conto delle organizzazioni riconosciute.
Capoverso 4
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
2.3.6 Articolo 15: Mutui di grado posteriore
Capoverso 1
Il capoverso 1 riprende il vecchio testo integrandolo sotto il profilo dei contenuti con una disposizione tratta dalle note esplicative relative all’articolo 5 dell’ordinanza in vigore. L’articolo stabilisce due requisiti necessari ma non sufficienti affinché sia possibile inoltrare una domanda per un mutuo di grado posteriore: a breve termine si prevede che gli impegni di fideiussione raggiungano il quintuplo dell’importo dei fondi propri e che la domanda di fideiussioni non possa più essere soddisfatta. Nel nuovo testo i requisiti suddetti e altri requisiti per l’inoltro di una domanda per un mutuo di grado posteriore sono tutti riassunti all’articolo 15.
Capoverso 2
È rimasto immutato.
Capoverso 3
Il capoverso 3 è nuovo: stabilisce che le modalità di rimborso di un mutuo di grado posteriore siano definite nella convenzione. La nuova disposizione corrisponde alla prassi attuale, secondo cui le modalità di rimborso vanno menzionate esplicitamente nella relativa convenzione. Finora sussisteva un’incongruenza tra le note esplicative – che erroneamente denominavano «contribuiti a fondo perso» i mutui di grado posteriore – e legge e ordinanza, che ricorrevano al termine «mutui». La modifica non interessa le convenzioni esistenti relative a mutui di grado posteriore, poiché le modalità di rimborso ne sono parte integrante. Il nuovo capoverso risolve questa incongruenza.
2.4 Sezione 4: Finanziamento
2.4.1 Articolo 16: Finanziamento
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
2.5 Sezione 5: Controllo e sorveglianza
2.5.1 Articolo 17: Controllo
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
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