Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine
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1.2.3 Articolo 5: Fondi propri necessari
L’articolo 5 dell’ordinanza definisce l’entità dei fondi propri necessari affinché
l’organizzazione possa concedere fideiussioni. Il rischio di perdita a carico del fideiussore non può superare il quintuplo dell’ammontare dei fondi propri.
1.2.4 Articolo 6: Ammortamento
L’articolo 6 dell’ordinanza delimita il periodo d’ammortamento dei mutui garantiti. Il termine d’ammortamento è di 10 anni; se sono in corso risanamenti è di 15 anni.
1.2.5 Articolo 7: Garanzie e partecipazione al rischio
Secondo l’articolo 7 dell’ordinanza il beneficiario deve per quanto possibile fornire garanzie (cpv. 1) e fornire ulteriori garanzie se il rimborso del mutuo è a rischio (cpv. 2); i beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione e di sorveglianza nonché al rischio (cpv. 3).
1.2.6 Articolo 8: Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni
L’articolo 8 prevede che il fideiussore controlli la solvibilità dei beneficiari per la durata della fideiussione e che prenda le misure necessarie per evitare perdite.
1.2.7 Articolo 9: Recuperi
Secondo l’articolo 9 dell’ordinanza in caso di perdite il fideiussore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’importo del credito (cpv. 1); gli importi dei crediti recuperati sono rimborsati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite. Le spese esterne documentabili sono deducibili (cpv. 2).
1.3 Sezione 3: Aiuti finanziari
1.3.1 Articolo 10: Convenzione
Secondo l’articolo 10 dell’ordinanza il DEFR stipula con un’organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari (cpv. 1). L’articolo 10 stabilisce inoltre i contenuti che segnatamente devono essere disciplinati dal contratto (cpv. 2), e la durata quadriennale del contratto (cpv. 3).
1.3.2 Articolo 11: Determinazione del contributo per la copertura delle perdite
L’articolo 11 dell’ordinanza stabilisce quali elementi sono determinanti per la determinazione del contributo per la copertura delle perdite.
1.3.3 Articolo 12: Spese d’amministrazione
L’articolo 12 dell’ordinanza disciplina la partecipazione della Confederazione alle spese d’amministrazione, limitatamente alle spese per l’esame delle domande e alle spese di sorveglianza, come pure ai premi di rischio (cpv. 1). Per il calcolo del contributo alle spese d’amministrazione sono determinanti gli obiettivi previsti all’articolo 10 capoverso 2 lettera b (cpv. 2).
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