Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine
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Introduzione
Il sistema delle fideiussioni concesse alle PMI ‒ gestito da un partenariato costituito da Confederazione e cooperative di fideiussione ‒ consente alle imprese interessate dii beneficiare di un accesso agevolato ai mutui bancari. In Svizzera vi sono tre cooperative regionali di fideiussione (BG Mitte, BG Ost e Cautionnement romand) e una cooperativa di fideiussione attiva su scala nazionale (Cooperativa di fideiussione delle donne svizzere SAFFA), che possono garantire crediti fino ad un importo di 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 % del rischio di perdite a carico delle cooperative e parte delle spese d’amministrazione. I contributi relativi alle spese d’amministrazione permettono alle cooperative di limitare le spese concernenti l’esame delle domande e la sorveglianza, come pure i premi di rischio (art.12 della nuova ordinanza) e, di conseguenza, offrire condizioni favorevoli alle PMI.
L’attività fideiussoria è disciplinata dalla legge federale del 6 ottobre 20061 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e
dall’ordinanza2 del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
Nel 2007 gli strumenti fideiussori destinati alle piccole e medie imprese sono stati oggetto di una profonda revisione. Circa cinque anni più tardi la SECO ha commissionato un’analisi esterna dell’efficacia, sulla quale basare una valutazione d’insieme. Al rapporto in questione si sono aggiunti una valutazione della riorganizzazione del sistema di fideiussioni del 2007, un rendiconto dell’efficacia delle fideiussioni3, un confronto internazionale4, un’analisi della posizione di mercato5 e un rapporto concernente gli aspetti attuativi6.
Alla luce dei risultati della valutazione esterna suddetta, il Consiglio federale, nel suo rapporto del 20 novembre 2013 sul sistema di fideiussioni per le PMI, ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una revisione dell’ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, finalizzata soprattutto ad un adeguamento tecnico. La revisione verte su tre punti cardine:
il dovere di diligenza spettante alle organizzazioni che concedono fideiussioni deve esse-
re sancito chiaramente nell’ordinanza;
è prassi consolidata che la Confederazione provveda a coprire, oltre al mancato rimborso
di crediti, anche le altre spese generate da perdite (interessi, commissioni bancarie), ed è necessario che l’ordinanza preveda esplicitamente l’assunzione di questi costi;
alcuni elementi sostanziali delle attuali note esplicative vanno inseriti nell’ordinanza.
L’ordinanza riveduta sostituisce l’ordinanza vigente e le relative note esplicative. Le modifiche riguardano soprattutto aspetti tecnici, sono di portata minore e concernono soltanto le organizzazioni che concedono fideiussioni. I Cantoni non sono interessati dalla revisione e le
1 RS 951.25
2 RS 951.251
3 B,S,S. (2013): Wirksamkeitsanalyse Bürgschaftswesen,Teilstudie «Wirkungsanalyse». B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung Basel, 28. März 2013; http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de.
4 PwC (2013): Teilstudie «Das Schweizer Bürgschaftswesen im internationalen Benchmark». Pricewaterhouse- Coopers, 31. März 2013; http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de.
5 KMU-HSG (2013): Wirkungsanalyse Bürgschaftswesen. Teilstudie «Marktstellungsanalyse». Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen der Universität St. Gallen, 28. März 2013; http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de.
6 Ernst & Young (2010): Evaluation des gewerblichen Bürgschaftswesens 2007–2010, Oktober 2010 und Ernst & Young (2011): Zusatzabklärung zu den Aussenstellen der gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften, 27. Mai 2011; http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de. 644.10/2006/01081 \ COO.2101.104.7.513940 4/19