Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine

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1.6 Sezione 6: Disposizioni finali

1.6.1 Articolo 19: Abrogazione del diritto previgente

L’articolo 19 dell’ordinanza abroga l’ordinanza del 28 febbraio 20079sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

1.6.2 Articolo 20: Disposizioni transitorie

L’articolo 20 dell’ordinanza enumera le ordinanze pertinenti al trattamento di fideiussioni e riconoscimenti concessi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

1.6.3 Articolo 21: Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il 1o gennaio 2016.

2 Commento ai singoli articoli

Scopo del presente progetto di ordinanza è l’attuazione delle modifiche previste dal Consiglio federale nel rapporto sul sistema di fideiussioni per le PMI del novembre 2013.

2.1 Modifiche di sostanza

2.1.1 Articolo 1: Domande di riconoscimento

Capoverso 1

Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.

Capoverso 2

Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.

Capoverso 3

Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all’ordinanza del 28 febbraio 2007. Il capoverso 3 è nuovo: stabilisce quali documenti deve allegare alla domanda di riconoscimento un’organizzazione neocostituita.

Capoverso 4

Modifica di formulazione. Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla seconda frase dell’attuale capoverso 3.

Capoverso 5

Corrisponde all’attuale capoverso 4, senza modifiche.

2.1.2 Articolo 2: Decisioni del DEFR

Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.

2.2 Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione

Il titolo della sezione è stato adeguato al contenuto di quest’ultima, mediante l’aggiunta di «regole della promozione».

9 RU 2007 699 644.10/2006/01081 \ COO.2101.104.7.513940 8/19