Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine
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1.6 Sezione 6: Disposizioni finali
1.6.1 Articolo 19: Abrogazione del diritto previgente
L’articolo 19 dell’ordinanza abroga l’ordinanza del 28 febbraio 20079sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
1.6.2 Articolo 20: Disposizioni transitorie
L’articolo 20 dell’ordinanza enumera le ordinanze pertinenti al trattamento di fideiussioni e riconoscimenti concessi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
1.6.3 Articolo 21: Entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il 1o gennaio 2016.
2 Commento ai singoli articoli
Scopo del presente progetto di ordinanza è l’attuazione delle modifiche previste dal Consiglio federale nel rapporto sul sistema di fideiussioni per le PMI del novembre 2013.
2.1 Modifiche di sostanza
2.1.1 Articolo 1: Domande di riconoscimento
Capoverso 1
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
Capoverso 2
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
Capoverso 3
Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all’ordinanza del 28 febbraio 2007. Il capoverso 3 è nuovo: stabilisce quali documenti deve allegare alla domanda di riconoscimento un’organizzazione neocostituita.
Capoverso 4
Modifica di formulazione. Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla seconda frase dell’attuale capoverso 3.
Capoverso 5
Corrisponde all’attuale capoverso 4, senza modifiche.
2.1.2 Articolo 2: Decisioni del DEFR
Sono state effettuate soltanto modifiche di formulazione.
2.2 Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione
Il titolo della sezione è stato adeguato al contenuto di quest’ultima, mediante l’aggiunta di «regole della promozione».
9 RU 2007 699 644.10/2006/01081 \ COO.2101.104.7.513940 8/19