Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine
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2.2.1 Articolo 3: Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione
Capoverso 1
Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all’ordinanza del 28 febbraio 2007. In particolare, al capoverso 1 si tratta del concetto di «fideiussione solidale ai sensi dell’articolo 496 del Codice delle obbligazioni».
Alla luce delle questioni che si sono poste in passato in relazione alla categoria delle aziende agricole, che non possono beneficiare delle fideiussioni, si è deciso di precisare ulteriormente la disposizione in questione escludendo esplicitamente tutte le aziende che operano nel settore agricolo ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998
sull’agricoltura. Vengono così indicate chiaramente e inequivocabilmente le aziende che non possono usufruire degli strumenti fideiussori.
Capoversi 2 e 3
Inserimento di due disposizioni tratte dalle attuali note esplicative relative all’ordinanza del 28 febbraio 2007. I capoversi 2 e 3 sono nuovi: stabiliscono che le fideiussioni servono soltanto a garantire i mutui bancari, escludendo esplicitamente la concessione di fideiussioni finalizzata alla conclusione di operazioni di leasing o di altre forme di finanziamento.
2.2.2 Articolo 4: Dovere di diligenza
Capoverso 1
È rimasto immutato.
Capoverso 2
Il capoverso 2 è stato riveduto e modificato sotto il profilo della struttura allo scopo di disciplinare in modo univoco il dovere di diligenza spettante alle organizzazioni che concedono fideiussioni.
Una nuova frase introduttiva stabilisce che, diversamente da quanto avveniva finora, le organizzazioni, oltre a dover accertare che il richiedente soddisfi i requisiti elencati in seguito, sono anche responsabili della concessione di fideiussioni condizionata all’adempimento di tali requisiti. In virtù di questa modifica risulta chiaramente che la concessione di fideiussioni è esclusa se il richiedente non ottempera a tutti i requisiti.
Alla lettera a sono elencati i requisiti che il richiedente è tenuto a soddisfare e alla lettera b quelli relativi all’impresa beneficiaria. La nuova struttura dell’articolo conferisce a quest’ultimo maggiore chiarezza.
La possibile natura del richiedente, ossia persona fisica o giuridica, viene ora specificata onde evitare possibili questioni in merito.
Il capoverso 2 lettera a è suddiviso in tre parti:
1. al numero 1 viene ripreso il vecchio capoverso 2 lettera a numero 1 rinunciando però all'espressione "sotto il profilo personale e professionale" in quanto é superflua e non conciliabile nel caso il richiedente sia una persona giuridica;
2. il numero 2 è nuovo, sostituisce il numero 3 del vecchio capoverso 2a. In passato vi sono state incertezze interpretative riguardo alla possibilità di cumulare per il medesimo progetto la fideiussione con altri aiuti finanziari o indennità della Confederazione. Oltre a ciò non vi era chiarezza su che cosa si intendesse per «aiuti finanziari e indennità della Confederazione».
La nuova ordinanza vieta esplicitamente la cumulazione con fideiussioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali o con un mutuo della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero. L'esclusione esplicita dei citati aiuti finanziari non rappresenta alcun cambiamento materiale in quanto già ora il la loro cumulazione con una fideiussione é vietata.
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