Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 19 pagine
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1.3.4 Articolo 13: Conteggio
Secondo l’articolo 13 dell’ordinanza, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) fissa l’ammontare dell’importo definitivo dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione basandosi sui conteggi e documenti pertinenti, messi a disposizione dalle organizzazioni (cpv. 1 e 2).
1.3.5 Articolo 14: Versamenti
L’articolo 14 dell’ordinanza disciplina il versamento degli aiuti finanziari nel quadro dei crediti iscritti nel preventivo annuale (cpv. 1); stabilisce inoltre quando possono essere versati anticipi e la loro entità (cpv. 2), e sancisce la possibilità di versare aiuti finanziari, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, anche un’organizzazione mantello del settore fideiussorio (cpv. 3); l’articolo in esame prevede che la Confederazione fornisca prestazioni alle organizzazioni previo adempimento, con la necessaria diligenza, da parte di queste ultime dei compiti loro assegnati dalla legge e dalla convenzione (cpv. 4).
1.3.6 Articolo 15: Mutui di grado posteriore
L’articolo 15 dell’ordinanza sancisce la possibilità di accordare mutui di grado posteriore alle organizzazioni riconosciute, specificando i requisiti fondamentali (cpv. 1). I mutui in esame sono concessi alle organizzazioni soltanto se queste dimostrano di aver esaurito le misure di autofinanziamento e le possibilità di finanziamento (cpv. 2). Le modalità di rimborso sono definite nella convenzione (cpv. 3).
1.4 Sezione 4: Finanziamento
1.4.1 Articolo 16
Secondo l’articolo 16 dell’ordinanza, il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge (cioè mutui di grado posteriore).
1.5 Sezione 5: Controllo e sorveglianza
1.5.1 Articolo 17: Controllo
La SECO è informata dalle organizzazioni riguardo a modifiche dei loro statuti o regolamenti, riceve ogni anno il rapporto di gestione riveduto insieme ai conti annuali e viene messa periodicamente a conoscenza del probabile importo delle perdite da fideiussioni (cpv. 1). Le organizzazioni devono far esaminare i loro conti annuali da revisori qualificati secondo
l’ordinanza del 22 agosto 2007 sulla revisione (cpv. 2).
1.5.2 Articolo 18: Sorveglianza
La sorveglianza dell’adempimento dei compiti legali e contrattuali da parte delle organizzazioni spetta alla SECO (cpv. 1). Quest’ultima può chiedere in qualsiasi momento alle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento di tale compito (cpv. 2).
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