Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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1 Grandi linee dell’avamprogetto

Il presente rapporto esplicativo è suddiviso in due parti. Da un lato, si tratta di approvare e trasporre nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/20131, che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen (n. 2).

Dall’altro, il presente avamprogetto propone alcune modifiche della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr) e della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo (LAsi), riferite perlopiù all’acquis di Schengen (n. 3 e 4).

2 Scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013

2.1 Situazione iniziale

La primavera araba ha accresciuto la pressione migratoria dall’Africa settentrionale. Al tempo stesso, diversi Stati dell’UE hanno introdotto temporaneamente, per vari motivi, controlli più incisivi alle frontiere interne, scatenando accese controversie a livello dell’UE. In questo contesto, il 16 settembre 2011 la Commissione europea ha avanzato suggerimenti per un miglior pilotaggio della cooperazione Schengen (cosiddetta «governance Schengen») allo scopo di rafforzare il sistema Schengen nel suo insieme, in vista di una migliore gestione degli inconvenienti dovuti a punti deboli lungo le frontiere esterne o a fattori esterni non influenzabili. Concretamente, ha proposto due bozze di regolamenti: uno concernente la revisione del meccanismo di valutazione Schengen4 e uno concernente un adeguamento delle norme del codice frontiere Schengen5 (di seguito: CFS) per quanto riguarda il ripristino temporaneo dei controlli sulle persone alle frontiere interne Schengen.

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 e il regolamento (UE) n. 1051/2013 sono stati approvati l’8 ottobre 2013, risp. il 22 ottobre 2013. Il secondo di questi regolamenti, notificato alla Svizzera il 16 ottobre 2013 quale sviluppo dell’acquis di Schengen e che si tratta ora di approvare e trasporre6, rivede e completa le disposizioni inerenti al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne.

1Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 ott. 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

2 RS 142.20

3 RS 142.31

4Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio del 7 ott. 2013 che istituisce un

meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 sett. 1998 che istituisce

una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

5 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 mar. 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13 apr. 2006, pag. 1. Recepito dalla Svizzera con scambio di note del 28.3.2008 (RS 0.362.380.010).

6 Il recepimento del regolamento (UE) n. 1053/2013 concernente la procedura di valutazione Schengen non è oggetto del presente rapporto; sarà sottoposto separatamente a consultazione (cfr. il rapporto esplicativo concernente l’introduzione di un meccasismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen).