Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine
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3.2.1 Necessità dell’adeguamento
Siccome i sistemi contengono dati personali sensibili, il trattamento dei dati e l’accesso online devono essere previsti in una legge formale (art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 1 e 3 della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati; LPD). Le basi legali relative a questi sistemi sono già date dagli articoli 109a e 109b LStr22. Occorre tuttavia procedere ad alcuni adeguamenti di minore entità per consentire l’accesso delle autorità comunali ai sistemi. In certi casi, infatti, le autorità comunali hanno determinate competenze in materia di rilascio dei visti dettate dal diritto cantonale. Trattasi in pratica delle città di Berna, Bienne e Thun, cui il Canton Berna ha demandato l’adempimento di tutte le mansioni connesse al rilascio dei visti.23
3.2.2 Commento alle singole disposizioni
Art. 109a cpv. 2 lett. a
Occorre modificare leggermente la formulazione dell’articolo 109a capoverso 2 lettera a LStr, che prevede gli accessi delle autorità al C-VIS.
Le autorità comunali cui sono state delegate delle mansioni in materia di rilascio dei visti dovrebbero poter consultare nel C-VIS i dati dei richiedenti concernenti i visti.
Art. 109b cpv. 3
L’adeguamento di questa disposizione è dovuto ai medesimi motivi che hanno richiesto l’adeguamento dell’articolo 109a LStr. Si tratta di precisare che le autorità comunali possono registrare i dati sui visti nel nuovo sistema nazionale visti qualora un Cantone abbia delegato tale competenza a un Comune. L’articolo 109b LStr è stato integrato nella legge con decreto federale dell’11 dicembre 200924 ma non è ancora in vigore. L’entrata in vigore è prevista per gennaio 2014 onde consentire la messa in funzione per tale data del nuovo sistema nazionale visti ORBIS.
3.3 Ripercussioni
3.3.1 Per la Confederazione
Le modifiche della LStr non hanno ripercussioni finanziarie o personali per la Confederazione.
21 RS 235.1
22 RU 2010 2063
23 Art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza che introduce alla legge sugli stranieri e alla legge sull’asilo (Einführungsverordnung zum Ausländer- und zum Asylgesetz [EV AuG und AsylG], SRB 122 201).
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