Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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questa soluzione coincide con gli obiettivi perseguiti dalla Svizzera in sede negoziale.

In occasione del Consiglio GAI del 7 giugno 2012, gli Stati Schengen hanno convenuto un compromesso. Sulla base di tale decisione, la presidenza ha presentato al COREPER del 17 dicembre 2012 una nuova versione di compromesso del regolamento, in cui era codificata la posizione degli Stati Schengen rappresentati nel Consiglio.

In seguito si sono proseguite le trattative tra la presidenza del Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea nell’ambito del cosiddetto trialogo. L’obiettivo era di conseguire, possibilmente in prima lettura, un consenso tra le istituzioni dell’UE coinvolte nella procedura e, su tale base, adottare il regolamento. Il trialogo informale si è svolto il 20 febbraio 2013. A inizio marzo 2013, inoltre, si è svolto un incontro dei servizi giuridici della Commissione europea, del Consiglio e del Parlamento europeo per discutere la cosiddetta «clausola passerella» (art. 37bis). Il trialogo formale si è svolto il 29 maggio 2013. Dalle trattative è scaturito il compromesso definitivo formulato il 30 maggio 2013. Il Parlamento europeo lo ha approvato il 12 giugno 2013 senza modifica alcuna. Alla propria seduta dell’8 ottobre 2013, il Consiglio ha poi adottato il regolamento (UE) che modifica il CFS.

Per concludere, il regolamento è stato adottato formalmente il 22 ottobre 2013 con la firma dell’atto normativo da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) il 6 novembre 2013 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione.

2.3 Procedura di recepimento dello sviluppo dell’acquis di Schengen

In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera è tenuta a recepire, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen erogati dall’UE dalla firma dell’AAS, avvenuta il 26 ottobre 2004, e a trasporli, se necessario, nel diritto svizzero.

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Anzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’adozione dell’atto normativo che rappresenta uno sviluppo dell’acquis di Schengen. In seguito il Consiglio federale ha trenta giorni di tempo per comunicare all’organo competente (Consiglio o Commissione dell’UE) se ed entro quale termine la Svizzera accetta lo sviluppo. Se, come nel caso presente, si tratta di un atto normativo del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo, il termine decorre dall’adozione da parte dell’UE dell’atto normativo in questione (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo in questione è giuridicamente vincolante, la notifica dell’UE e la nota di replica della Svizzera costituiscono uno scambio di note che rappresenta per la Svizzera un trattato di diritto internazionale pubblico. Conformemente ai requisiti costituzionali, il trattato dev’essere adottato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo.