Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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Lett. a

La prima condizione è che per lungo tempo lo Stato Dublino non abbia eseguito allontanamenti nello Stato d’origine o di provenienza del richiedente.

Vi è impossibilità di svolgere allontanamenti per esempio qualora lo Stato Dublino non abbia concluso un accordo di riammissione con lo Stato d’origine o di provenienza del richiedente, oppure rinunci in pratica all’esecuzione.

Lett. b

La seconda condizione è che l’allontanamento dalla Svizzera possa verosimilmente essere eseguito entro breve. Ciò è il caso, per esempio, qualora la Svizzera abbia concluso un accordo di riammissione con lo Stato d’origine o di provenienza del richiedente e l’allontanamento in tale Stato non presenti problemi.

Se sono soddisfatte entrambe le condizioni, occorre verificare la permanenza del carattere esecutivo della decisione di allontanamento e verificare altresì che gli strumenti internazionali e la normativa nazionale non ostino all’esecuzione della decisione di allontanamento. Si applica l’articolo 83 LStr. Occorre esaminare la possibilità, liceità ed esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Deve inoltre essere aperta la via legale conformemente all’articolo 4 della decisione, così da garantire un’attuazione della direttiva rispettosa dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Cpv. 2

Conformemente al capoverso 2, l’UFM sollecita presso le competenti autorità del competente Stato Dublino le informazioni necessarie in vista dell’esecuzione dell’allontanamento e si concerta con esso sul da farsi.

L’UFM concede il diritto di essere sentiti e verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 83 LStr.

4.2 Ripercussioni

4.2.1 Per la Confederazione

L’attuazione della direttiva 40/2001/CE nel settore dell’asilo avrà delle ripercussioni finanziarie in funzione del numero di allontanamenti che saranno eseguiti in base alla nuova disposizione legale. Qualora si proceda all’allontanamento a destinazione del Paese d’origine anziché al trasferimento verso lo Stato Dublino competente, in un primo tempo la Confederazione dovrà infatti assumersi le spese connesse all’allontanamento del richiedente l’asilo respinto a destinazione del suo Paese d’origine. Vi è tuttavia la possibilità di compensare tali costi sollecitando presso lo Stato Schengen/Dublino interessato un contributo all’allontanamento che avrebbe dovuto eseguire esso stesso. La decisione 191/2004/CE29 è stata creata proprio a tal scopo. Prevede la possibilità di rivolgere allo Stato interessato le domande di

29 Decisione del Consiglio del 23 feb. 2004 che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi; GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.