Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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disposizioni che entreranno in vigore prossimamente. In quest’ottica è proposto di introdurre un nuovo articolo 31b e di aggiungere una nuova lettera f all’articolo 31a. La lettera f codifica un nuovo motivo di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31b capoverso 1 LAsi.

Le regole generali riguardanti le decisioni di non entrata nel merito, recentemente adottate dall’Assemblea federale, secondo cui i richiedenti l’asilo hanno diritto di essere sentiti conformemente all’articolo 36 capoverso 1 LAsi28, sono ora applicabili anche al nuovo motivo di non entrata nel merito. Anche i termini procedurali riguardanti le decisioni di non entrata nel merito sono applicabili a questo nuovo motivo (art. 109 cpv. 1 LAsi). Le disposizioni della riveduta LAsi del 14 dicembre 2012 non possono per nulla essere adeguati per quanto riguarda questo aspetto.

4.1.2 Disciplina proposta

L’attuazione della decisione 40/2001/CE nel settore dell’asilo deve rappresentare un vantaggio pratico reale per le autorità svizzere. Pertanto, una procedura di riconoscimento riguardante una decisione di allontanamento erogata da un altro Stato Dublino sarà preferibile a una procedura Dublino laddove lo Stato Dublino competente non esegua gli allontanamenti a destinazione del Paese d’origine della persona oggetto di una decisione di allontanamento e laddove la Svizzera possa verosimilmente eseguire l’allontanamento entro termini brevi.

4.1.3 Commento alle disposizioni

Art. 31a cpv. 1 lett. f

La lettera f introduce un nuovo motivo di non entrata nel merito che consente di eseguire l’allontanamento verso lo Stato d’origine o di provenienza qualora il richiedente possa essere allontanato conformemente all’articolo 31b capoverso 1 LAsi.

Art. 31b

Cpv. 1

Conformemente alla direttiva 2001/40/CE, le autorità svizzere hanno la possibilità di allontanare direttamente nello Stato d’origine o di provenienza il richiedente che abbia già presentato una domanda d’asilo in uno Stato vincolato da un accordo d’associazione alla normativa Dublino e la domanda sia sfociata in una decisione negativa e di allontanamento passata in giudicato. La domanda d’asilo non è esaminata. Per l’esecuzione dell’allontanamento in virtù della direttiva devono essere soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti.

28 RU 2012 8943