Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine
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Raccomandazioni del Consiglio dell’UE (nuovi art. 26 par. 1 e 2, nonché 26bis CFS)
Se le misure raccomandate dalla Commissione europea (nuovo art. 19bis CFS) non bastano a colmare le carenze costatate nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato Schengen e se conseguentemente l’ordine pubblico o la sicurezza interna dello spazio Schengen continuano a essere minacciati, il Consiglio dell’UE può, su proposta della Commissione, raccomandare a uno o più Stati Schengen il ripristino dei controlli alle frontiere interne per un periodo di al massimo sei mesi (nuovo art. 26 par. 1 e 2 CFS). Laddove necessario, su raccomandazione del Consiglio dell’UE - risp., se vi è urgenza, su raccomandazione diretta della Commissione europea (nuovo art. 26 par. 4 CFS) - i controlli possono essere prorogati a tre riprese di al massimo sei mesi (nuovo art. 26 par. 1 CFS).
Prima di raccomandare, come extrema ratio, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne, il Consiglio valuta fino a che punto tale misura possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nel compiere tale valutazione tiene conto dell’impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone (nuovo art. 26bis par. 1 CFS).
I singoli Stati Schengen possono chiedere alla Commissione di sottoporre una siffatta proposta di raccomandazione al Consiglio (nuovo art. 26 par. 2 CFS).
Lo Stato che conformemente a tale raccomandazione ripristina i controlli alle frontiere interne ne informa gli altri Stati Schengen e la Commissione (nuovo art. 26 par. 1 CFS).
Lo Stato Schengen che decide di non applicare la raccomandazione del Consiglio dell’UE ne informa la Commissione indicando i motivi. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE mediante un pertinente rapporto (nuovo art. 26 par. 3 CFS).
Con la nuova procedura ci si propone, da un lato, di predisporre nuove misure in risposta a eventuali gravi carenze costatate su una sezione della frontiera esterna e, dall’altro, di garantire la proporzionalità dell’eventuale ripristino dei controlli alle frontiere interne. Ciò significa che la misura va intesa quale extrema ratio, applicabile per un periodo limitato e geograficamente limitata, in base a criteri oggettivi e la cui necessità è valutata a livello dell’UE.
A prescindere da questa nuova procedura, ciascuno Stato Schengen resta libero di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne in caso di grave minaccia dell’ordine pubblico o della sicurezza interna dello Stato in questione, in conformità alle regole di cui ai nuovi articoli 23, 24 e 25 CFS (nuovo art. 26 par. 5 CFS).
2.4.3 Precisazione delle disposizioni istituzionali accessorie (nuovi art. 24, 27, 29, 30 e 33bis CFS)
Obbligo d’informare (nuovi art. 24 e 27 CFS)
Conformemente all’articolo 24 paragrafo 2, d’ora in poi lo Stato Schengen che ripristina temporaneamente i controlli alla frontiera interna deve informare, oltre alla