Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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Se, come nel caso presente, l’adozione dello scambio di note incombe all’Assemblea federale, nella sua nota di replica la Svizzera deve significare all’UE che la Svizzera può essere vincolata dal contenuto dello sviluppo dell’acquis soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Dalla notifica dell’adozione dell’atto normativo da parte dell’UE, la Svizzera dispone, per recepire e trasporre lo sviluppo, di un termine massimo di due anni. La votazione su un eventuale referendum dev’essere svolta entro tale periodo.

Al termine della procedura nauzionale, la Svizzera informa immediatamente per scritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali in vista dell’approvazione e della trasposizione. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. La notifica equivale alla ratifica dello scambio di note.

Nella fattispecie, il regolamento (UE) n. 1051/2013 è stato notificato alla Svizzera già il 16 ottobre 2013. L’adozione formale dell’atto normativo è tuttavia intervenuta soltanto il 22 ottobre 2013 (con la firma dell’atto normativo da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE). Pertanto, il termine massimo per l’approvazione e la trasposizione del regolamento decorre soltanto dal 22 ottobre 2013 e si protrae conseguentemente fino al 22 ottobre 2015.

Il 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha deciso di accettare il regolamento previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Lo stesso giorno ha notificato la propria decisione al Consiglio dell’UE.

Qualora la Svizzera non recepisca uno sviluppo dell’acquis di Schengen, nel caso estremo ciò potrebbe comportare la fine della cooperazione Schengen nel suo insieme (e quindi, automaticamente, anche della cooperazione Dublino9; art. 7 par. 4 AAS)10.

2.4 Contenuto del regolamento (UE) n. 1051/2013

Il CFS ha consolidato e sostituito le basi legali originarie, tra cui in particolare la convenzione del 19 giugno 199011 di applicazione dell’accordo di Schengen (CAS). Costituisce la base legale attuale per la questione del valico delle frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen e contiene disposizioni riguardanti le condizioni d’entrata e i principi da osservare nell’eseguire i controlli alla frontiera (p. es. consultazione obbligatoria del SIS, apposizione di timbri sui documenti di viaggio, corsie separate ai posti di frontiera, intensità dei controlli, risorse personali e finanziarie per i controlli delle frontiere). Inoltre statuisce l’obbligo, come principio, dell’abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne e disciplina i requisiti e le procedure per il ripristino temporaneo di tali controlli in casi speciali.

Le disposizioni summenzionate (vecchi art. 21-31 CFS) sono emendati dal regolamento (UE) n. 1051/2013. Va detto, tuttavia, che si tratta perlopiù di precisazioni e complementi alle norme vigenti.

9 Art. 14 par. 2 AAD (RS 0.142.392.68).

10 Cfr. Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5433, n. 2.6.7.5.

11 Accordo del 14 giu. 1985 fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.