Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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Se è stabilito che un richiedente l’asilo in Svizzera ha presentato una domanda anteriore in uno Stato Dublino e che tale domanda è stata definitivamente respinta, oggigiorno l’UFM ha le due possibilità d’azione seguenti:

- erogare una decisione di non entrata nel merito sulla domanda d’asilo, fondata sull’articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi, giacché in virtù dell’articolo 16 paragrafo 1 lettera e Regolamento Dublino II (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), lo Stato che ha respinto la domanda è tenuto a riprendere in carico la persona che si trova, senza esservi autorizzata, sul territorio di un altro Stato Dublino;

- decidere di entrare nel merito della domanda d’asilo e diventare lo Stato Dublino responsabile ai sensi dell’articolo 3 Regolamento Dublino II (art. 17 Regolamento Dublino III). Questo articolo consente agli Stati Dublino di esaminare una domanda d’asilo anche qualora l’esame non incomba loro in virtù dei criteri previsti.

In virtù della direttiva 40/2001/CE, è possibile disporre un allontanamento a destinazione del Paese d’origine sulla base della decisione di allontanamento dello Stato Schengen/Dublino competente passata in giudicato. Ciò consente, a determinate condizioni, di procedere agli allontanamenti di richiedenti l’asilo verso il loro Paese d’origine e di non applicare la procedura Dublino.

Conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva 40/2001/CE, lo Stato Dublino di esecuzione procede a un esame preliminare della situazione della persona interessata per assicurarsi che né gli strumenti internazionali pertinenti, né la normativa nazionale applicabile ostino all’esecuzione della decisione di allontanamento.

4.1.1 Necessità della modifica

L’articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi vigente non abilita l’UFM a basarsi sulla decisione di allontanamento erogata da uno Stato Dublino per ordinare l’esecuzione dell’allontanamento del richiedente nel suo Paese d’origine o di provenienza. Inoltre, in caso di decisione di non entrata nel merito emanata in base all’articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi, non ci si pronuncia sull’allontanamento verso il Paese d’origine o di provenienza. Non è svolto alcun esame della possibilità, liceità ed esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. La decisione si limita a ordinare il trasferimento del richiedente nello Stato Dublino competente.

Per riconoscere una decisione di allontanamento emanata da un altro Stato Dublino occorre una nuova base legale nella LAsi. Nella prassi, incomberà alla Svizzera vagliare il principio del Non-Refoulement come anche la possibilità, liceità ed esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 6 par. 3 direttiva 40/2001/CE). L’UFM potrà pertanto emanare una decisione di allontanamento a destinazione del Paese d’origine o di provenienza. Sono garantite le vie legali.

Il 14 dicembre 2012, l’Assemblea federale ha deciso di revocare l’articolo 34 LAsi27. Tale revisione entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2014. I motivi di non entrata nel merito sono ora codificati all’articolo 31a capoverso 1 LAsi. Pertanto è bene prevedere sin da ora una disciplina che sia compatibile con le

27 RU 2012 8943