Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

rimborso per l’esecuzione delle decisioni di allontanamento. La domanda dev’essere presentata entro un anno dall’esecuzione dell’allontanamento, in caso contrario può essere respinta. Il punto di contatto nazionale di ciascuno Stato, quindi per la Svizzera l’UFM, è tenuto a notificare entro tre mesi l’accettazione o il rifiuto della domanda. Non esistono tuttavia possibilità per ottenere con la coercizione il rimborso delle varie spese connesse all’allontanamento. Tra gli Stati Schengen/Dublino devono infatti prevalere la buona cooperazione e il principio di reciprocità. Pertanto, le ripercussioni finanziarie potranno essere neutre, qualora i rimborsi dovuti siano effettivamente versati, oppure negative, qualora tali contributi non siano versati o siano versati solo in parte. Le ripercussioni finanziarie dell’attuazione della direttiva 2001/40/CE dipendono dunque in gran parte dalla prassi che sarà sviluppata in futuro nell’ambito dell’applicazione della direttiva 191/2004/CE.

4.2.2 Per i Cantoni

La modifica di legge non ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

4.3 Aspetti giuridici

4.3.1 Costituzionalità

La modifica di legge si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. Figura in un atto normativo distinto dal presente decreto federale giacché non è vincolata all’attuazione del presente scambio di note. La modifica sottostà a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

4.3.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali

La modifica di legge è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera.