Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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4 Modifica della LAsi

La direttiva 40/2001/CE25 è parte integrante della normativa Schengen. Prevede la possibilità per gli Stati Schengen di eseguire le decisioni di allontanamento erogate da altri Stati a destinazione del Paese d’origine o di provenienza dell’interessato. Conformemente all’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva, l’applicazione della stessa fa salve le disposizioni del Regolamento Dublino e gli accordi di riammissione. Sinora la Svizzera ha sempre dato la priorità all’applicazione del Regolamento Dublino, ossia agli allontanamenti verso uno Stato Dublino, ogni volta che ciò è possibile, prima di applicare la direttiva 40/2001/CE. Taluni Stati dell’UE, tra cui la Germania, hanno già applicato questa disposizione nell’ambito di decisioni d’asilo e di allontanamento. L’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva consente di fare salve le norme di Dublino, ma ciò non significa che l’applicazione del Regolamento Dublino debba in ogni caso avere la priorità sull’attuazione della direttiva 40/2001/CE. Pertanto, per ordinare l’allontanamento del richiedente nel suo Paese d’origine o di provenienza è possibile basarsi su una decisione di allontanamento pronunciata da un altro Stato Schengen/Dublino.

Applicando la direttiva 40/2001/CE nel settore dell’asilo si avrebbe un certo effetto dissuasivo che consentirebbe di evitare la presentazione di domande d’asilo reiterate in Svizzera quando la competenza spetta a un altro Stato Dublino che si è già pronunciato in merito alla domanda d’asilo, ha disposto l’esecuzione dell’allontanamento ma per lungo tempo non procede a tale esecuzione. A tal fine occorre creare una base legale nella LAsi.

4.1 Direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

Conformemente alla direttiva 40/2001/CE, gli Stati Schengen possono eseguire le decisioni di allontanamento emanate da altri Stati Schengen e passate in giudicato a destinazione del Paese d’origine o di provenienza dell’interessato. Occorre ricordare che le disposizioni di questo atto normativo europeo non sono imperative ma offrono la possibilità agli Stati che lo desiderano di eseguire le decisioni di allontanamento di altri Stati Schengen.

La Svizzera ha trasposto questa direttiva nel proprio diritto nazionale in concomitanza con il recepimento degli accordi d’associazione alla normativa Schengen e Dublino. A tal fine ha creato una disposizione ad hoc nell’ordinanza del 24 ottobre 200726 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), ossia l’articolo 83a. Questa trasposizione mirava le persone che non soddisfano le condizioni d’entrata nello spazio Schengen secondo l’articolo 5 paragrafo 1 CFS.

In futuro, la direttiva sarà applicata anche nel settore dell’asilo per eseguire l’allontanamento dei richiedenti l’asilo la cui procedura è stata ultimata in uno Stato Dublino e il cui allontanamento è stato disposto con decisione passata in giudicato a destinazione del loro Paese d’origine o di provenienza.

25Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco

delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001,

pag. 34.

26 RS 142.201