Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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2.6.2 Per i Cantoni

Il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 non avrà ripercussioni finanziarie o personali per i Cantoni.

2.7 Costituzionalità

2.7.1 Competenza per la conclusione di accordi

Se l’atto normativo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di replica della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista della Svizzera, va qualificato quale trattato internazionale. Il regolamento (UE) n. 1051/2013 è giuridicamente vincolante; inoltre modifica un atto normativo con rilevanza Schengen già recepito dalla Svizzera tramite scambio di note.

L’Assemblea federale approva i trattati internazionali salvo quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 166 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.]15, art. 24 cpv. 2 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 [LParl]16 e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]17).

In linea di principio, in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr, il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi sull’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine. Il regolamento che si tratta ora di recepire modifica la disciplina del CFS riguardo alle condizioni e procedure per il ripristino del controllo alle frontiere interne. Il relativo scambio di note rientra pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr. Nella fattispecie occorre tuttavia adeguare il riferimento dell’articolo 7 capoverso 3 LStr sulla base del regolamento (UE) n. 1051/2013. Trattasi di precisare che le nuove disposizioni (e non più il solo art. 23 CFS) costituiscono la base per il ripristino dei controlli alla frontiera interna. Il Consiglio federale non lo può fare autonomamente. Affinché non siano erogate decisioni contraddittorie in merito al recepimento del presente trattato internazionale, da un lato, e in merito alla sua attuazione, dall’altro (p. es. approvazione dello scambio di note da parte del Consiglio federale ma rifiuto della pertinente disposizione d’attuazione da parte del Parlamento), è auspicabile che il Consiglio federale rinunci, nella fattispecie, a esercitare la propria competenza per la conclusione di trattati e sottoponga al Parlamento, simultaneamente (nell’ambito di un unico decreto federale) lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 e la modifica della LStr necessaria in vista dell’attuazione del regolamento. Il decreto federale sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Come detto (cfr. n. 2.3), la Svizzera ha tempo fino al 22 ottobre 2015 per svolgere la procedura di approvazione e trasposizione del regolamento e per informare l’UE dell’adempimento di tutti i propri requisiti costituzionali.

15RS 101

16RS 171.10

17 RS 172.010