Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine

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Il rapporto esplicativo concernente il recepimento e la trasposizione della revisione del meccanismo di valutazione Schengen odierno è sottoposto separatamente al parere dei partecipanti alla consultazione.

2.2 Trattative in seno ai competenti gruppi di lavoro e loro apprezzamento

In virtù dell’articolo 4 dell’accordo d’associazione a Schengen (AAS)7 e degli articoli 2 e 3 della cosiddetta convenzione sulla comitologia8 conclusa con l’UE, la Svizzera è autorizzata a partecipare, nell’ambito del proprio diritto di partecipare ai dibattiti e di influire sulle decisioni, ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE e ai comitati che supportano la Commissione nell’esercizio delle proprie competenze esecutive (comitati di comitologia) per risolvere i quesiti inerenti a tutte le questioni che toccano Schengen. In particolare, è autorizzata a pronunciarsi e ad avanzare suggerimenti. Non ha tuttavia diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS, risp. art. 5 par. 1 convenzione sulla comitologia).

Le deliberazioni sul tenore di entrambi i regolamenti sono state svolte dagli Stati membri dell’UE negli anni 2011-2013 in diverse sedute, in particolare dei competenti gruppi di lavoro nel Consiglio dell’UE a livello peritale nell’ambito del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) e a livello ministeriale a Bruxelles (Consiglio dei ministri di giustizia e degli affari interni, Consiglio GAI), riunitisi ogni volta secondo le modalità COMIX, ossia alla presenza degli Stati associati.

In occasione di tali sedute, i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno potuto far confluire attivamente la loro posizione in merito al progetto.

La proposta della Commissione presentata nel settembre 2011 prevedeva tra l’altro una procedura comune per il ripristino dei controlli sulle persone alle frontiere interne. In caso di minaccia del proprio ordine pubblico o della propria sicurezza interna, uno Stato Schengen avrebbe dovuto fare domanda alla Commissione per ripristinare durante un certo periodo i controlli di polizia degli stranieri alla frontiera. La Commissione avrebbe potuto avanzare una proposta concreta sul ripristino dei controlli alle frontiere interne. La decisione sull’esecuzione del provvedimento sarebbe stata erogata a maggioranza qualificata nell’ambito di una procedura di comitologia. In seno ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE, la Svizzera, unitamente ad altri Stati Schengen, ha tuttavia rappresentato la posizione secondo cui la competenza decisionale debba comunque essere appannaggio degli Stati Schengen interessati e non debba essere demandata né al Consiglio né alla Commissione. Il presente regolamento (UE) n. 1051/2013 soddisfa questo presupposto. Gli Stati Schengen possono - come sinora - decidere di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne per fronteggiare una minaccia considerevole del proprio ordine pubblico o della propria sicurezza interna. Pertanto,

7 Cfr. Decreto federale del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447).

8 Convenzione del 22 sett. 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.11.