Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 24 pagine
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Conformemente alle disposizioni vigenti del CFS, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni - prorogabile (cfr. vecchio art. 23 par. 2 CFS) -, sempreché la misura sia proporzionata sotto il profilo materiale e temporaneo (cfr. vecchio art. 23 par. 1 CFS). Lo Stato Schengen interessato beneficia di un certo margine di manovra nell’applicare la misura. In particolare, è autorizzato a ripristinare i controlli sulle persone, commisurandone l’applicazione temporanea e geografica in funzione della situazione. I controlli possono essere ripristinati sull’intera frontiera interna o su segmenti della stessa (p. es. alla frontiera interna con un altro Stato Schengen determinato).
Il CFS vigente contiene regole procedurali dettagliate finalizzate in primis a garantire una consultazione degli altri Stati e della Commissione in caso di avvenimenti prevedibili (vecchio art. 24 CFS), nei casi che richiedono un’azione urgente (vecchio art. 25 CFS) o in caso di proroga (vecchio art. 26 CFS).
Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen adegua le disposizioni vigenti in materia di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne e predispone una nuova base in termini contenutistici e strutturali. La modifica persegue in primis due obiettivi: precisa e completa le condizioni e procedure vigenti e introduce la possibilità, a determinate condizioni, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne laddove la valutazione Schengen evidenzi gravi mancanze per quanto riguarda il controllo di un dato Stato sulla frontiera esterna Schengen.
Nel complesso, le innovazioni introdotte dal regolamento non intaccano le competenze decisionali degli Stati Schengen per quanto riguarda il ripristino (temporaneo) dei controlli alle frontiere interne per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Al tempo stesso i previsti meccanismi di consultazione garantiscono che sia rispettato il principio di proporzionalità e che lo strumento dei controlli alle frontiere interne sia applicato esclusivamente laddove sia davvero necessario.
Qui di seguito le principali innovazioni in breve.
2.4.1 Precisazione delle norme vigenti (nuovi art. 23-25 CFS)
Il regolamento (UE) n. 1051/2013 precisa le condizioni e procedure vigenti riguardanti il ripristino (temporaneo) dei controlli alle frontiere interne, completandole a tratti mediante nuove prescrizioni.
Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (nuovo art. 23 CFS)
Lo Stato che intende ripristinare i controlli alle frontiere interne deve osservare come sinora il criterio della proporzionalità. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla presente minaccia grave dell’ordine pubblico e della sicurezza interna (par. 1). Al paragrafo 2 è introdotta la precisazione secondo cui la misura può essere adottata «solo come extrema ratio». In tale contesto vanno osservati i criteri di cui ai nuovi articoli 23bis e 26bis CFS.