Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
commerciali preesistenti (preexisting Entity Accounts) non viene precisato se la procedura di esame sia da effettuare elettronicamente o manualmente. Se si trattasse di un’omissione intenzionale gli istituti finanziari dovrebbero sottoporre a una procedura di verifica manuale il totale dei conti commerciali con un saldo superiore a 250 000 dollari americani. Per diminuire il carico di lavoro degli istituti finanziari occorrerebbe considerare una procedura di esame simile a quella per i conti privati, che permetta una ricerca per via elettronica.
Dall’Accordo FATCA non è inoltre possibile desumere con certezza se sia possibile utilizzare la documentazione QI. Secondo l’opinione dell’UBCS sarebbe giustificato se clienti documentati correttamente ai sensi dell’Accordo QI (W-8BEN o documentazione equiparabile), non fossero assoggettati né a un processo di indizi elettronico, né a uno manuale.
Sezione III - Nuovi conti privati
Dato che in futuro prima di aprire un conto occorreranno la dichiarazione di consenso alla trasmissione delle informazioni sul conto e il TIN statunitense, l’UBCS indica che, in caso di apertura immediata di un conto, solitamente il TIN statunitense non è presente. Il cliente deve però poter provare di averne richiesto uno. L’UBCS chiede che al riguardo possa essere impiegato un modulo W-9 con la categoria «applied for», purché (tramite copia SS-5 o W-7)
possa essere provata la richiesta di un TIN statunitense.
Allegato II
Sezione II - Istituti finanziari ritenuti adempienti
Il PLR vorrebbe sapere perché gli istituti finanziari con clientela locale di cui alla lettera A.1.c non possano acquisire clienti nell’area europea visto che, secondo la regola del 98 per cento, oltre ai beni patrimoniali di clienti svizzeri possono computare anche quelli di clienti residenti nell’Unione europea (cfr. lett. A.1.e).
L’UBCS si chiede per quale motivo nel caso delle filiali lo spazio geografico non sia stato esteso all’UE in modo che anche le banche con filiali solo nell’area europea possano beneficiare dello stato di «local Foreign Financial Institution». In un Accordo FATCA definitivo occorrerà tener conto di questo punto.
Devono inoltre essere determinati i criteri riguardanti le modalità di calcolo del 98 per cento. In particolare, occorre ancora chiarire se la sostanza viene valutata in base al beneficiario effettivo o al titolare formale del conto. Secondo l’UBCS sarebbe logico il primo caso.
Secondo l’avviso dell’UBCS sarebbe inoltre utile se per il calcolo del limite del 98 per cento non ci si ricollegasse allo stato di residenti ma alla nazionalità. Ciò comporterebbe che cittadini svizzeri residenti al di fuori dell’UE non vi sarebbero compresi e potrebbero continuare a essere assistiti. Stupisce pure che non siano menzionati gli Stati membri dell’AELS, dato che anche questi sono considerati europei e possono essere integrati nella norma «deemed compliant».
Il PLR respinge la disposizione secondo cui un istituto finanziario con clientela locale non può discriminare soggetti statunitensi in relazione all’apertura o al mantenimento di conti
(lett. A.1.j). La libertà di espressione è un bene prezioso e ogni istituto deve poter decidere liberamente con chi vuole intrattenere relazioni d’affari.
Nel caso in cui professional trust companies rientrassero nella definizione di società
d’investimento (cfr. parere della SATC ad art. 2), la SATC è dell’avviso che dovrebbero essere trattate come consulenti svizzeri in investimenti.