Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo

di consenso del cliente bancario. Sarà l’Incaricato federale della protezione dei dati a valutare se il principio della proporzionalità ancorato nell’articolo 4 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) è tutelato.

j) L’USS chiede un passaggio al modello 1 non appena la Svizzera avrà abolito a livello le-

gale il segreto bancario per gli averi non tassati.

k) VD deplora che l’Accordo FATCA non preveda indennizzi per prestazioni di servizi (in

particolare la riscossione dell’imposta alla fonte), fornite agli USA. Questa idea deve essere tenuta in considerazione in occasione di futuri negoziati.

l) SIX Group auspica che il contenuto dell’accordo FFI tra l’istituto finanziario e l’IRS riman-

di strettamente alla normativa vigente degli USA, dell’Accordo FATCA e della legge FATCA. Ridondanze portano a incertezza del diritto e a difficoltà nell’attuazione.

m) Per l’OSE la normativa FATCA potrebbe essere una soluzione per i problemi che incon-

trano gli svizzeri residenti negli USA quando vogliono aprire o mantenere un conto in Svizzera.

n) L’OSE perora spese di tenuta dei conti adeguate e sostenibili. FATCA non dovrebbe co-

stituire un pretesto delle banche per aumentare le spese.

o) PLR e PBD si adopereranno per un rapido trattamento del disegno FATCA in Parlamen-

to. Il PLR sosterrà il trattamento in entrambe le Camere nel mese di giugno del 2013. Secondo PBD, PPD e PLR un’attuazione tempestiva di FATCA al 1° gennaio 2014 dovrebbe essere possibile. Diversamente gli istituti finanziari svizzeri dovrebbero attuare FATCA senza agevolazioni, cosa che significherebbe uno svantaggio rispetto alla concorrenza estera e che bisogna quindi assolutamente evitare.

p) SFA, Camera fiduciaria e UBCS rimandano al fatto che il 15 luglio 2013 l’IRS apre il por-

tale online per la registrazione degli istituti finanziari esteri. È possibile registrarsi dopo il 25 ottobre 2013, ma in tal caso l’IRS non garantisce che gli intermediari finanziari ricevano il loro Global Intermediary Identification Number (GIIN) entro il 1° gennaio 2014. Non è possibile registrarsi senza base legale. Tenuto conto del termine di referendum, i tempi per la registrazione sono molto stretti.

q) In caso di non ratificazione dell’Accordo FATCA, SACT vuole sapere quali sanzioni deb-

bano prevedere gli istituti finanziari svizzeri se si registrano presso l’IRS e trasmettono le informazioni e se gli istituti finanziari ricevono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 271 del Codice penale (CP; RS 311.0) per registrarsi presso l’IRS.

r) Il glp si aspetta che il Consiglio federale impedisca un’estensione ad altri Stati delle con-

cessioni fatte agli USA con la normativa FATCA. L’estensione sarebbe accettabile soltanto se FATCA divenisse uno standard internazionale.

s) Il PS richiede al Consiglio federale di indicare, unitamente al messaggio FATCA, in che

modo la Svizzera possa impostare uno scambio di informazioni automatico in ambito fiscale con l’UE e nel quadro dell’OCSE. Una soluzione particolare unilaterale per gli USA non è accettabile.

t) Anche per CDCF, FR, GL, SH, SO, VS, ZG si pone viepiù la questione della politica sviz-

zera in ambito di scambio di informazioni. Occorre esaminare possibili forme alternative nel quadro dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. In ogni caso non è possibile giustificare lo scambio automatico di informazioni con lo standard dell’OCSE in vigore.