Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
Il Cantone ZH è del parere che la disposizione non sia comprensibile senza prima consultare il rapporto esplicativo e chiede quindi una formulazione più precisa.
La Camera fiduciaria raccomanda di obbligare l’AFC a notificare all’istituto finanziario interessato, almeno 30 giorni prima dello scadere del termine di otto mesi, che deve essere trattenuta un’imposta alla fonte. Inoltre occorrerebbe sostituire «quanto prima» con «entro cinque giorni successivi alla trasmissione delle informazioni».
Cpv. 2
Secondo la Camera fiduciaria non è chiaro se l’obbligo di prelevamento dell’imposta alla fonte sussiste anche retroattivamente. Essa è del parere che l’obbligo debba essere chiaramente limitato ai redditi conseguiti prima dello scadere del termine di otto mesi.
Per l’UBCS non è chiaro quale percentuale debba essere applicata l’imposta alla fonte.
Articolo 15
Oltre all’imposta alla fonte, l’ASA intende addossare al titolare del conto anche le relative spese di prelevamento. Inoltre chiede di formulare il testo più apertamente, poiché presso le assicurazioni sulla vita non esisterebbe il concetto di «pagamenti» in senso giuridico-formale. Di conseguenza l’ASA propone il testo seguente:
«L’ammontare d’imposta prelevato su un conto finanziario nonché le relative spese sono a carico
del titolare del conto e possono essere addebitate sul conto finanziario».
Sezione 6: Disposizioni penali
Secondo il Cantone ZH esiste il rischio che tra l’articolo 16 capoverso 1 lettera b e l’articolo 17 possano sorgere problemi di delimitazione. La prima disposizione citata comprenderebbe la violazione degli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dell’accordo FFI di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo FATCA. Secondo l’articolo 17 della legge FATCA, è punito chiunque ometta di richiedere al titolare del conto statunitense o all’istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto. Se quest’ultimo obbligo dovesse essere oggetto dell’accordo FFI, la relativa violazione verrebbe già punita ai sensi
dell’articolo 16 della legge FATCA.
Il Cantone ZH evidenzia inoltre che conformemente al rapporto esplicativo, l’omissione degli obblighi di documentazione ai sensi dell’articolo 17 dovrebbe essere punita anche per negligenza. Tuttavia, in virtù dell’articolo 12 CP, è necessario che l’omissione per negligenza venga espressamente menzionata nella legge FATCA.
Invece di rinviare all’Accordo FATCA, la Camera fiduciaria raccomanda di limitare le disposizioni penali alle violazioni degli obblighi che risultano direttamente dalla legge FATCA.
L’UBCS precisa che l’obiettivo della legge FATCA è obbligare gli istituti finanziari svizzeri a partecipare alla normativa FATCA nonché creare le condizioni giuridiche necessarie affinché i dati dei clienti di banche svizzere possano essere trasmessi agli Stati Uniti. La legge FATCA andrebbe però ben oltre l’obiettivo prefissato, poiché le esistenti prescrizioni derivanti dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense rispettivamente dall’Accordo FATCA sarebbero integrate in modo troppo ampio e poco preciso, ossia, verrebbero emanate nuove disposizioni penali superflue e l’AFC rivestirebbe un ruolo dominante nell’ambito della vigilanza sugli istituti finanziari svizzeri. Sembrerebbe inadeguato che l’AFC possa infliggere multe. La legge FATCA dovrebbe essere strutturata più moderatamente e integrata viepiù nell’ambito di vigilanza della FINMA. Occorrerebbe inoltre chiarire il ruolo della FINMA nella vigilanza della normativa FATCA. Se le disposizioni penali vengono mantenu-