Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
«Gli istituti finanziari svizzeri che non sono elencati nell’allegato II sezioni I e II lettera B
dell’Accordo FATCA o che non sono considerati come beneficiari effettivi o certificati come istituti
finanziari adempienti alla normativa FATCA che non sottostanno all’obbligo di registrazione sulla
base del diritto statunitense applicabile, sottostanno all’obbligo di iscriversi nel registro dell’IRS».
L’ASG propone di stralciare la disposizione, poiché riporterebbe solo la regolamentazione dell’Accordo FATCA e sarebbe incompatibile con il diritto tributario statunitense. Tuttavia, si dovrebbe affermare in forma adeguata che determinati istituti finanziari sono esentati
dall’obbligo di iscriversi nel registro delle autorità fiscali statunitensi. Di conseguenza, si dovrebbe adeguare la formulazione della disposizione come segue:
«Gli istituti finanziari svizzeri che non sono elencati nell’allegato II sezioni I e II lettera B
dell’Accordo FATCA o che non sono considerati come istituti finanziari o beneficiari effettivi o certi-
ficati come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che sulla base del diritto statunitense applicabile, sottostanno all’obbligo di iscriversi nel registro dell’IRS».
Cpv. 2
Poiché la lettera b non fa preciso riferimento all’Accordo FATCA , l’ASB raccomanda di modificare la formulazione come segue:
«gli istituti finanziari di cui all’allegato II sezione II lettera A.1 dell’Accordo FATCA devono adempiere gli obblighi secondo le lettere f) – h) in relazione ai conti da loro gestiti, detenuti da persone fisi-
che o imprese non domiciliate in Svizzera né in Stati membri dell’Unione europea».
Cpv. 3
Secondo l’ASB il periodo «gli obblighi di cui … si limitano al più a stabilire …» è impreciso.
Articolo 5
L’ASG propone di stralciare la disposizione, poiché riporterebbe solo la norma dell’Accordo FATCA.
Per la Camera fiduciaria la formulazione è fuorviante, perché per quanto concerne l’obbligo di identificazione si rimanda all’obbligo di presentare un rapporto. Propone la seguente formulazione:
«Gli istituti finanziari identificano i conti statunitensi da loro gestiti conformemente all’allegato I
dell’Accordo».
Articolo 6
Il Cantone di Zurigo propone una formulazione più chiara della disposizione, poiché non è evidente chi deve fornire la prova di non essere soggetto statunitense e di che tipo.
L’ASA auspica una base legale che preveda, per la notifica dei dati da parte della persona interessata, la possibilità di un consenso irrevocabile per la durata del rapporto contrattuale. La norma prevista nell’Accordo FATCA, secondo la quale la dichiarazione di consenso è irrevocabile per l’anno civile in corso e il consenso alla notifica delle informazioni si rinnova automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca, sarebbe difficile da monitorare sotto il profilo operativo e pertanto celerebbe il rischio di domande di risarcimento danni. Nella guida sulle convenzioni per la collaborazione in ambito fiscale con altri Stati e nella legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS 672.4) sarebbe anche previsto