Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo

essere stralciata o si dovrebbe dichiarare «purché ammissibile» oppure «possibile sotto il profilo operativo».

Articolo 8

Cpv. 1

La Camera fiduciaria sottolinea che il riferimento al diritto statunitense di cui alla lettera a limita il diritto di scelta tra il diritto statunitense e le direttive locali, previsto nelle disposizioni del Ministero delle finanze statunitense applicabili per l’esecuzione. Il pezzo «conformemente al diritto statunitense applicabile» dovrebbe pertanto essere stralciato senza sostituzione.

L’ASA propone di sostituire il pezzo nella lettera b «tutti i conti statunitensi per i quali non è disponibile il consenso …» con «conti statunitensi senza una dichiarazione di consenso» in linea con la formulazione dell’Accordo FATCA.

Sezione 4: Scambio d’informazioni

L’ASG propone di sostituire «Scambio d’informazioni» con «Assistenza amministrativa», poiché si tratterebbe della trasmissione di informazioni in virtù della CDI e quindi dell’assistenza amministrativa.

Articolo 10

Secondo il parere dell’UBCS il rapporto tra la disposizione della legge FATCA e l’Accordo FATCA è poco chiaro. Infatti, non sarebbe evidente se l’AFC effettui due o una sola pubblicazione. Inoltre sorprenderebbe che l’informazione in merito alla decisione finale dell’AFC possa avvenire attraverso una pubblicazione «anonima» nel FF o sul rispettivo sito Internet. Ciò comporterebbe de facto un trattamento speciale dei clienti americani rispetto a tutti gli altri clienti che sarebbero sottoposti alla LAAF. Infine, non risulterebbe chiaro se l’AFC si attenda dalle banche che siano loro a contattare e informare i clienti interessati da una domanda raggruppata.

Cpv. 1

Secondo il Cantone TI non è chiaro come la persona interessata possa riconoscersi toccata dall’informazione anonima dell’AFC, pubblicata nel FF. I diritti degli interessati non sarebbero sufficientemente tutelati. Questo emerge già dal fatto che essi non verrebbero informati personalmente, ma tramite pubblicazione nel FF rispettivamente sul sito Internet. Inoltre, il termine di 20 giorni previsto alla lettera c sarebbe troppo breve. Occorrerebbe prevedere un termine di almeno 30 giorni.

La Camera fiduciaria condivide la richiesta secondo cui occorrerebbe prolungare il termine di 20 giorni ad almeno 30 giorni.

Cpv. 2

L’ASB fa notare che esistono situazioni in cui la trasmissione in formato elettronico di documenti eventualmente disponibili solo in formato cartaceo o su microfilm comporta un dispendio sproporzionato per l’istituto finanziario. Di conseguenza chiede che il testo venga adeguato nel modo seguente:

«2 Contemporaneamente l’AFC chiede all’istituto finanziario notificante di trasmetterle separatamente in formato elettronico entro 10 giorni: a. i dati soggetti a notifica;