Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
In relazione alla definizione di consulenti svizzeri in investimenti alla lettera A.2, la SFA ritiene che nella controesclusione tra parentesi non rientrino soltanto i veicoli d’investimento collettivo, ma debbano rientrare almeno anche gli istituti finanziari partecipanti, che sono assoggettati interamente a una regolamentazione più severa. Entrambi i tipi di istituti finanziari devono iscriversi nel registro dell’IRS e ricevono un numero di identificazione FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN).
5.1.2. Altre osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione
a) Il TF deplora che sia escluso il ricorso alla massima istanza giuridica nazionale. La norma
applicata per l’assistenza amministrativa ai sensi della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5) non comporta ritardi rilevanti. Permette però che il TF esamini questioni di importanza fondamentale, sia su domanda dei privati interessati, sia dell’autorità competente.
b) CDCF, AG, BE, BL, FR, GE, GL, NE, OW, SO, SH, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, PEV, PLR,
ASB, economiesuisse, FER, SIC Svizzera, SFA e SIX Group affermano che gli Stati Uniti applicheranno in ogni caso la normativa FATCA e che agli istituti finanziari svizzeri non rimane che accettare se vogliono essere attivi sul mercato statunitense.
c) CDCF, GE, GL, NE, TI, VD, VS e ZH vedono un vantaggio nell’Accordo FATCA, perché
gli USA saranno ora tenuti a ratificare la CDI bloccata che prevede domande raggruppate.
d) SwissHoldings, Camera fiduciaria e ASG ritengono che la traduzione tedesca
dell’Accordo sia imprecisa e incompleta. L’ASG si chiede se sia sensato tradurre concetti inglesi che sono definiti in inglese.
e) Il PLR chiede a che punto si trovano le trattative degli USA con piazze finanziarie concor-
renti come Singapore e Hong Kong e se è da attendersi che la Cina e Singapore firmino un Accordo simile. In caso negativo occorre chiarire che differenza intercorra tra questi Stati e la Svizzera che permette loro di rinunciare a un accordo.
f) Il PLR sottolinea che la Svizzera non è tenuta a ratificare l’Accordo FATCA. Si pone per-
tanto la questione se l’Accordo FATCA porti miglioramenti tali da rendere vantaggioso un consenso. Per il PLR è molto importante che nel messaggio venga mostrato ancora una volta tramite esempi cosa significhi l’Accordo FATCA e i vantaggi per banche e istituti di previdenza e altri intermediari finanziari. Il PLR auspicherebbe esempi illustrati anche per gli obblighi di diligenza semplificati e critica che il rapporto esplicativo non sia stato più informativo al riguardo.
g) Per creare una maggiore certezza del diritto e condizioni quadro più stabili per il settore,
l’ASB incoraggia l’emanazione di istruzioni delle autorità che riguardano l’attuazione dell’Accordo FATCA. Ciò è già stato fatto o è in procinto di essere fatto anche da altri Paesi con un Accordo FATCA. Qualora la Svizzera vi rinunci subirebbe notevoli svantaggi concorrenziali (regolatori) rispetto a questi Paesi.
h) Per l’ASB una misura complementare all’emanazione di una direttiva è l’istituzione di una
commissione di esperti, composta da membri delle autorità competenti e dell’industria finanziaria. In conformità con l’articolo 14 dell’Accordo FATCA, l’ASB suggerisce di istituzionalizzare un comitato permanente per chiarire le questioni di interpretazione e vuole che l’intenzione sia fissata nel memorandum d’intesa.
i) SZ rileva che il diritto vigente svizzero ammette soltanto l’impiego del modello 2. Tramite
le domande raggruppate questo modello porta di fatto a uno scambio automatico di informazioni anche se per la trasmissione dei dati deve essere ottenuta una dichiarazione