Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
u) SIC Svizzera intende l’approvazione «imposta» all’Accordo FATCA anche come segnale
al Consiglio federale di portare avanti la strategia di emersione del denaro non dichiarato il più rapidamente possibile per poter esercitare autonomamente i propri diritti civili.
v) VD prevede un aumento delle richieste di informazioni estere e ritiene necessaria la cor-
rispondente preparazione della Svizzera a tali richieste.
w) TG deplora che il segreto bancario sia viepiù tenuto alto soltanto nei confronti del fisco
nazionale.
5.2. Memorandum d’intesa
L’ASB parte dal presupposto che nella prassi sorgeranno numerose domande riguardanti l’applicazione, che risultano dal margine di manovra relativamente ampio nell’interpretazione dell’Accordo FATCA (e delle norme delle disposizioni esecutive applicabili del ministero delle finanze statunitense). È pertanto indispensabile trattare sin d’ora le questioni d’interpretazione nel memorandum d’intesa.
Il SIX Group rileva che in occasione dei negoziati non è ancora stato possibile convenire tutte le eccezioni necessarie alle società facenti parte del gruppo. Chiede che i problemi conosciuti siano risolti nel quadro del memorandum d’intesa.
Per l’UBCS i due modelli FATCA sono contraddittori tra loro e anche rispetto alle disposizioni esecutive definitive. L’Accordo FATCA rafforza l’incertezza del diritto e, invece di semplificarla, rende l’implementazione della normativa FATCA più difficile per gli istituti finanziari svizzeri. Chiede al DFF che l’Accordo FATCA venga ulteriormente precisato in breve tempo. In tal modo può pure essere impedita, o almeno limitata, un’interpretazione discrezionale da parte degli USA. Deve inoltre essere garantito che il modello 2 banche non sia svantaggiato rispetto al modello 1.
5.3. Legge FATCA
5.3.1. Singoli pareri Articolo 2
Il Cantone di Zurigo chiede lo stralcio della disposizione, poiché non conterrebbe nulla di nuovo rispetto all’Accordo FATCA.
Cpv. 1
Il Cantone Ticino si chiede se non sia possibile formulare l’articolo 2 pLegge FATCA in una maniera meno gravosa, rispettivamente se proprio non fosse possibile rinunciare a richiamare l’applicazione diretta del diritto americano, se non sia almeno possibile costituire/conferire per legge (ad) un organo di controllo della Confederazione (ad es. la FINMA, la SFI o l’AFC) il compito di sorvegliare queste disposizioni americane, rispettivamente ricevere, quale autorità di vigilanza, copia degli accordi FFI sottoscritti dai nostri istituti finanziari per informazione, rispettivamente monitoraggio.
Nell’ottica della politica istituzionale il SIX Group ritiene che l’attuazione diretta del diritto americano in Svizzera, aggravata dall’obbligo di trasporre automaticamente eventuali modifiche legislative unilaterali apportate dagli USA, senza potervi intervenire, dovrebbe essere valutata in maniera molto critica.
La Camera fiduciaria auspica che la disposizione sia modificata in modo che il diritto statunitense sia trasposto nella misura esplicitamente prevista dall’Accordo FATCA e che sia applicabile al momento della conclusione dell’Accordo FATCA. Sarebbe consigliabile utilizzare in-