Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo

b. per i soggetti statunitensi, salvo per i conti di cui all’articolo 12, gli indizi statunitensi che sono

serviti per qualificare lo status di soggetto statunitense; i documenti che permettono all’AFC di veri-

ficare se si tratta di un conto soggetto a notifica.

c. per gli istituti finanziari non partecipanti, l’informazione che indica se il titolare del conto ha con-

fermato o meno lo status di istituto finanziario non partecipante.

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Su richiesta dell’AFC, l’istituto finanziario notificante trasmette all’AFC al momento della prima no-

tifica i documenti che sono serviti per qualificare il soggetto come soggetto statunitense o istituto fi-

nanziario non partecipante».

La Camera fiduciaria è del parere che il termine di 10 giorni sia troppo breve. Questo termine dovrebbe essere prolungato ad almeno 30 giorni. Essa fa inoltre notare che a determinate condizioni i dati potrebbero non essere disponibili in formato elettronico. La trasmissione in formato elettronico potrebbe comportare notevoli adeguamenti delle interfacce e dei sistemi IT. A causa del breve termine, praticamente tutti gli istituti finanziari in Svizzera dovrebbero prepararsi a una possibile trasmissione di dati, mentre nella prassi una simile trasmissione potrebbe verificarsi solo in singoli casi. Il dispendio sarebbe quindi nettamente sproporzionato rispetto al rendimento. Per questo motivo occorrerebbe stralciare senza sostituzione il concetto di «formato elettronico» e consentire una trasmissione cartacea.

Cpv. 3

Per motivi di tutela giuridica, il Cantone ZH propone di indicare almeno il contenuto

dell’articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell’Accordo FATCA.

Articolo 12

A seguito delle modifiche proposte in relazione all’articolo 10, l’ASB chiede di modificare il testo come segue:

«Art. 12 Procedura in caso di averi non rivendicati con indizi statunitensi

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Se …, l’istituto finanziario notificante deve trasmettere all’AFC gli indizi statunitensi che sono serviti per qualificare lo status di soggetto statunitense. nei documenti che permettono all’AFC di verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e il beneficiario effettivo »

La Camera fiduciaria ritiene che senza decisione finale, la trasmissione negli Stati Uniti dei dati concernenti il conto sia problematica. Con questa disposizione l’interesse alla tutela giuridica del titolare del conto non sarebbe sufficientemente tutelato.

Articolo 13

Il Cantone ZH propone di verificare se allo scambio d’informazioni secondo l’Accordo FATCA occorre applicare a titolo sussidiario solo l’articolo 19 o anche ulteriori disposizioni della LAAF. La questione si porrebbe soprattutto in relazione al diritto di esame degli atti, disciplinato dall’articolo 15 LAAF, o alla restrizione inerente all’impiego delle informazioni per fare osservare il diritto svizzero di cui all’articolo 21 LAAF.

Articolo 14

Il Cantone TI fa notare che non è chiaro cosa potrebbe succedere all’importo prelevato per l’imposta alla fonte, nel caso in cui venga accertato a posteriori che il titolare del conto non è un soggetto statunitense o non ha colpa del superamento del termine di otto mesi. Sia

nell’Accordo FATCA sia nella legge FATCA mancherebbe una norma che disciplini un possibile rimborso. Inoltre si porrebbe la questione se dalla prevista imposta alla fonte non potrebbe risultare una doppia imposizione.

Cpv. 1