Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
e) L’USS chiede di stabilire nella legge FATCA o nel memorandum d’intesa che le banche
siano autorizzate a fornire alle autorità statunitensi unicamente informazioni sui dati di clienti e sui dati concernenti il conto, ma non informazioni supplementari.
f) SwissHoldings e SIX Group chiedono di stabilire nella legge FATCA che l’applicazione
della clausola della nazione più favorita, prevista dall’articolo 12 dell’Accordo FATCA,
venga annualmente verificata dal Consiglio federale.
g) SwissHoldings chiede inoltre che nel messaggio venga spiegato il concetto di «impegno»
citato all’articolo 7 capoverso 2 e che la verifica della veridicità dell’autodichiarazione del titolare del conto, menzionata al numero 4.3.2 del rapporto esplicativo, venga eseguita dall’istituto finanziario sulla base della verifica della presenza di indizi stabilita nelle Final Regulations.
h) SwissHoldings, SIX Group e la Camera fiduciaria chiedono di inserire nella legge FATCA
una disposizione secondo cui l’AFC venga autorizzata a fornire informazioni giuridicamente vincolanti riguardo all’applicazione dell’Accordo FATCA.
i) La Camera fiduciaria auspica la pubblicazione da parte dell’AFC o della SFI di istruzioni
che chiariscano alcune questioni di interpretazione.
j) La Camera fiduciaria auspica che nella legge FATCA e nel memorandum d’intesa venga
statuita un’equiparazione di fatto con il modello 1 standard, tenendo conto degli impegni assunti dal Consiglio federale, dalla SFI e dall’AFC.
k) La Camera fiduciaria auspica di inserire nel memorandum d’intesa una clausola secondo
cui un istituto finanziario svizzero non debba subire pregiudizi se, a causa di ritardi nell’iter legislativo, non dovesse essere in grado di adempiere alla normativa FATCA entro il 1° gennaio 2014.
l) La Camera fiduciaria raccomanda di esporre espressamente nella sezione 3 (Obblighi
d’identificazione e di notifica) la problematica in relazione all’obbligo di notifica. Questa problematica concerne tra l’altro l’articolo 271 CP nonché aspetti legati alla protezione dei dati e potenziali collisioni con i segreti bancari interessati. Risulterebbe particolarmente problematico anche l’obbligo di notifica dei soggetti statunitensi che non sono clienti dell’istituto finanziario, ma unicamente aventi economicamente diritto (ad es. beneficiari irrevocabili di un’assicurazione di capitali o di un’assicurazione di rendita). La banca o l’assicuratore sarebbero soggetti all’obbligo di notifica anche per i conti commerciali, i conti fiduciari e simili, detenuti da soggetti statunitensi. Per questo motivo l’istituto finanziario dovrebbe essere tenuto a comunicare all’IRS i dati dei soggetti che non sono clienti. La Camera fiduciaria auspica che, sia l’istituto finanziario, sia terzi coinvolti (ad es. avvocati, fiduciari ecc.) ottengano nella legge FATCA un’autorizzazione esplicita per la trasmissione dei dati.
m) Oltre all’articolo 12, l’ASG chiede di trovare una soluzione per gli averi non rivendicati che
non sono detenuti presso una banca svizzera, bensì presso un trustee svizzero o gestiti da un director svizzero di una società estera o da un gestore patrimoniale svizzero indipendente. In questi casi non sussisterebbe una mancata rivendicazione ai sensi della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0).