Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo

che gli agenti pagatori possano emanare norme che limitino la revoca del consenso alla notifica.

L’ASG chiede di sostituire il concetto «documenti sul conto» con «documenti», poiché è possibile qualificare il titolare del conto come soggetto statunitense anche da documenti diversi da quelli sul conto.

Articolo 7

L’ASA intende limitare la possibilità di revocare il consenso; cfr. spiegazioni in merito

all’articolo 6.

Cpv. 1

L’ASB fa notare che la legge FATCA è più restrittiva delle disposizioni esecutive applicabili del Ministero delle finanze statunitense. Per garantire anche in futuro l’apertura di conti con la procedura rapida attualmente applicata, raccomanda di adeguare la formulazione come segue:

«Un istituto finanziario svizzero notificante apre e gestisce … se il titolare comunica all’istituto finanziario il codice fiscale (TIN) entro i termini prescritti. Se al momento di un pagamento assoggettato all’imposta alla fonte prevista dalla FATCA o al più tardi dopo 90 giorni dall’apertura del conto non è stato fornito il TIN statunitense, il titolare del conto deve essere considerato recalcitrante».

SwissHoldings evidenzia che secondo l’allegato I sezione III lettera A.1. dell’Accordo FATCA, un istituto svizzero notificante non deve verificare, identificare o notificare come conti statunitensi i nuovi conti privati, che siano conti deposito, a meno che il saldo del conto alla fine dell’anno civile supera 50 000 dollari americani. Per quanto riguarda i nuovi conti identificati come statunitensi, l’articolo 3 paragrafo 1 lettera c dell’Accordo FATCA richiede da ogni titolare di un conto il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto. Inoltre, l’articolo 7 capoverso 1 della legge FATCA stabilisce che un istituto svizzero notificante apre un nuovo conto statunitense soltanto se il titolare dà il consenso alla notifica all’IRS dei dati concernenti il conto e comunica all’istituto finanziario il TIN statunitense del titolare del conto. Per contro, secondo il numero 4.3.1 del rapporto esplicativo, i conti deposito aperti dopo il 31 dicembre 2013 non devono essere verificati né tantomeno identificati e notificati, se il saldo alla fine dell’anno non supera i 50 000 dollari americani. Queste formulazioni sarebbero contraddittorie. Pertanto nell’articolo 7 capoverso 1 si dovrebbe aggiungere che l’Accordo FATCA possa prevedere eccezioni al consenso alla notifica all’IRS dei dati concernenti il conto prima che venga aperto.

Cpv. 2

SwissHoldings fa notare che, conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo FATCA, a partire dal 1° gennaio 2014 l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere da ogni istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto o della sottoscrizione degli obblighi contratti con tale istituto, in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a notifica. Per contro, l’articolo 7 capoverso 2 della legge FATCA non prevede questa aspettativa. Questo sarebbe contraddittorio. Occorrerebbe pertanto evidenziare nell’articolo 7 capoverso 2 la possibilità di fare delle eccezioni in base all’Accordo FATCA.

Per la Camera fiduciaria la disposizione è molto ampia. In pratica nessun istituto finanziario potrebbe garantire che in seguito a un cambiamento di creditore uno dei suoi obblighi non venga trasferito a un istituto finanziario non partecipante. La disposizione dovrebbe pertanto