Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
direttamente le norme del diritto statunitense unicamente per l’interpretazione, come espressamente previsto nell’articolo 3 capoverso 2 della legge FATCA.
Cpv. 2
L’ASB propone la seguente formulazione:
«Sono fatti salvi il diritto di opzione previsto all’allegato I lettera C dnell'Accordo FATCA … sono più favorevoli per gli istituti finanziari. Essi possono avvalersi separatamente di questo diritto di opzione per ogni conto. In tale contesto la scelta delle definizioni non va fatta in modo che impedisca lo
scopo dell'Accordo FATCA».
Articolo 3
Cpv. 1
Il Cantone di Zurigo, l’ASB e la Camera fiduciaria chiedono di completare l’elenco delle definizioni.
Cpv. 2
L’ASB raccomanda di precisare la formulazione come segue:
«Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all’articolo 2 capoverso 2, allora le
espressioni interessate da questo diritto di opzione e utilizzate nella presente legge sono da inten-
dere ai sensi del diritto statunitense applicabile».
Articolo 4
Il SIX Group e la Camera fiduciaria criticano il fatto che la disposizione definisca gli istituti assoggettati con un’accezione negativa, mentre l’Accordo FATCA conterrebbe una definizione positiva. Questo potrebbe causare difficoltà d’interpretazione. Bisognerebbe pertanto rinunciare a definirli nella legge FATCA e si dovrebbe riprendere, invece, la definizione riportata nell’Accordo FATCA.
La Camera fiduciaria ritiene che secondo l’Accordo FATCA la Svizzera debba obbligare gli istituti finanziari a iscriversi nel registro dell’IRS e ad adempiere i requisiti dell’accordo FFI anche in relazione all’obbligo di diligenza e di notifica e all’applicazione di eventuali trattenute alla fonte. La legge FATCA li obbligherebbe invece solo a iscriversi nel registro dell’IRS e ad adempiere gli obblighi che interessano tutta la clientela. A questo proposito mancherebbe il rimando alla conclusione e quindi all’adempimento degli obblighi dell’accordo FFI. Questa lacuna dovrebbe essere colmata.
Inoltre, secondo la Camera fiduciaria è problematico il fatto che gli istituti finanziari siano tenuti a rispettare un accordo FFI di cui non conoscono ancora il contenuto e che può essere modificato unilateralmente dall’IRS in qualsiasi momento. Il problema potrebbe essere risolto inserendo, ad esempio, l’accordo FFI come allegato III dell’Accordo FATCA e facendo riferimento all’accordo FFI nella legge FATCA o definendone il contenuto nel memorandum d’intesa.
Cpv. 1
Poiché la disposizione non riprende con precisione le prescrizioni statunitensi applicabili,
l’ASB propone di modificare la formulazione come segue: