Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 21 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
te, è necessario che l’AFC possa fornire informazioni vincolanti in merito all’applicazione dell’Accordo FATCA.
L’ASG ritiene che le disposizioni penali vadano in gran parte oltre gli obblighi che la Svizzera si assume nel quadro dell’Accordo FATCA. Le disposizioni penali sarebbero in parte legate in maniera discutibile dal punto di vista dei principi dello Stato all’Accordo FATCA anziché alla legge. Per questo motivo l’ASG propone di stralciarle. Si tratta in particolare delle disposizioni penali seguenti:
Articolo 16
Cpv. 1 lett. a
L’ASG precisa che l’obbligo di iscriversi è disciplinato a livello nazionale dall’articolo 4 della legge FATCA. Con l’Accordo FATCA la Svizzera si sarebbe unicamente impegnata a prescrivere agli istituti finanziari la partecipazione. La Svizzera non avrebbe assunto alcun obbligo di infliggere multe. Poiché le disposizioni penali sono disciplinate parallelamente anche nel diritto statunitense, sorgerebbe il pericolo latente di una doppia imposizione. Questo pericolo dovrebbe essere evitato.
Cpv. 1 lett. b
L’ASG afferma che l’accordo FFI disciplina gli obblighi degli istituti finanziari nei confronti delle autorità fiscali statunitensi. In questo contesto la Svizzera non dovrebbe intromettersi nelle norme penali. L’analogia con la LIFI, menzionata nel rapporto esplicativo, risulterebbe sbagliata, poiché nel campo d’applicazione di questa legge non si tratterebbe di obblighi contrattuali degli istituti svizzeri nei confronti delle autorità fiscali estere.
Cpv. 1 lett. c
L’ASG precisa che verrebbe escluso dalla pena chiunque adempia in maniera alternativa e ammissibile agli obblighi di identificazione secondo le disposizioni esecutive applicabili del Dipartimento del Tesoro statunitense. Sarebbe punito solo chi adempie all’identificazione di cui all’allegato I dell’Accordo FATCA, il che è ritenuto insensato.
5.3.2. Ulteriori osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione
a) Il Cantone SZ ha interesse affinché le banche attive prevalentemente a livello regionale,
come la Banca cantonale di Svitto, non vengano gravate con eccessivi lavori amministrativi di attuazione.
b) Il glp si attende che grazie alle disposizioni d’esecuzione l’onere amministrativo e quindi
le spese per gli istituti finanziari e la piazza bancaria svizzera vengano contenuti al minimo possibile.
c) Secondo economiesuisse occorre accertarsi che la legge FATCA attui la normativa
FATCA in maniera efficiente e garantendo la certezza del diritto. La nuova normativa non dovrebbe essere abusata per raggiungere altri o ulteriori obiettivi e pertanto occorrerebbe definire chiaramente gli obiettivi prefissati.
d) SIC Svizzera è dell’avviso che le sanzioni previste alla sezione 6 (Disposizioni penali)
siano molto elevate. Non reputa ammissibile che questi rischi debbano essere assunti dagli impiegati di banca. Mancherebbe un obbligo esplicito degli istituti finanziari secondo cui, grazie a provvedimenti, istruzioni e perfezionamenti adeguati, essi assicurino che gli impiegati di banca non vengano implicati precipitosamente in procedure penali. Occorrerebbe prevedere ulteriori condizioni di punibilità volte a escludere o a ridurre questo rischio.