Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 24 pagine

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 l’UDC è contraria allo svolgimento di impieghi all’estero poiché le prestazioni fornite nel

quadro del servizio civile devono andare esclusivamente a vantaggio della Svizzera.

4.5 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile (art. 12 LSC) e consultazione dei dati relativi a procedimenti penali pendenti senza il consenso dei civilisti

Tre partecipanti alla consultazione (PPD, KMS e CURAVIVA) approvano le nuove disposizioni di cui all’articolo 12.

Sei partecipanti alla consultazione (PEV, EMK, GSsE, CIVIVA, SCI e CNSI) contestano la facoltà, da parte dell’Organo d’esecuzione, di consultare il casellario giudiziale per ragioni legate alla protezione dei dati.

I favorevoli alla modifica dell’articolo 12 LSC osservano quanto segue:

 il PPD ritiene fondamentale che l’Organo d’esecuzione possa escludere

temporaneamente un civilista se questi è interessato da un procedimento incompatibile con il servizio civile. Tuttavia l’esclusione di civilisti dovrebbe avvenire soltanto in determinati casi, definiti con precisione. In relazione a procedimenti penali pendenti occorrerebbe evitare di procedere secondo modalità standard;

 secondo KMS rispetto a chi presta servizio militare i civilisti sarebbero interessati da un

potenziale di rischio minore, visto che non detengono armi di servizio. Secondo i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, la facoltà, da parte dell’Organo d’esecuzione, di consultare i dati del casellario giudiziale senza il consenso del civilista si giustificherebbe soltanto se agli organi militari fosse attribuita una facoltà equivalente nei confronti di chi presta servizio militare;

 CURAVIVA approva la possibilità di escludere civilisti dal servizio e, per l’Organo

d’esecuzione, di consultare i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti, allo scopo di impedire a persone non idonee di prestare servizio civile.

I contrari alla possibilità di consultare i dati concernenti procedimenti penali pendenti senza il consenso del civilista rilevano quanto segue:

 per ragioni legate alla protezione dei dati, il PEV solleva dei dubbi circa la facoltà, da

parte dell’Organo di esecuzione, di consultare il casellario giudiziale. La creazione del nuovo casellario giudiziale potrebbe rendere quest’ultimo accessibile, in un modo o nell’altro, a qualsiasi autorità. Occorrerebbe tener conto dei diritti della personalità del civilista;

 secondo l’EMK non si può rinunciare alla tutela dei diritti della personalità del civilista per

motivi legati alla semplificazione amministrativa delle procedure;

 CIVIVA e SCI ritengono che l’ampliamento delle competenze spettanti all’Organo

d’esecuzione in materia di consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti sia, sotto il profilo della protezione dei dati, più che discutibile. Ragioni di semplificazione amministrativa non giustificherebbero un indebolimento delle disposizioni che disciplinano la protezione dei dati. I diritti della personalità del civilista andrebbero rispettati anche se ciò comportasse oneri maggiori per l’Organo d’esecuzione.

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