Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 24 pagine

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Art. 4a lett. b LSC (Impieghi esclusi)

La SAGV condivide sostanzialmente l’uso del concetto «persone vicine». Occorrerebbe applicarlo tenendo conto dell’interpretazione eventualmente data in altre situazioni in cui viene già utilizzato. L’interpretazione data nel rapporto esplicativo, molto ampia ‒ comprendente «amici» e «colleghi» con cui il civilista intrattiene rapporti particolarmente stretti ‒, comporterebbe scarsa attuabilità. Il concetto andrebbe definito in modo più restrittivo.

Art. 9 lett. b LSC (Contenuto dell’obbligo di prestare servizio civile)

Secondo il CNSI si tratterebbe di una disposizione ingiustificata, analoga all’esame di coscienza che si svolgeva in passato.

Art. 11 cpv. 3 lett. c LSC (Licenziamento anticipato)

UR, SG, GR, TG e CG MPP chiedono che la disposizione venga precisata.

CURAVIVA valuta positivamente la possibilità aggiuntiva di licenziamento anticipato in caso di ricorso alla violenza o di minacce.

GE propone di inserire la lettera c nell’articolo 12, vertente sull’esclusione dal servizio civile. Il licenziamento di cui alla lettera c avrebbe un carattere disciplinare assente in altri articoli.

Art. 26 cpv. 1 e 2 LSC (Consulenza e assistenza)

UR, GL, SO, AI, SG, GR, TG, CG MPP e VSK ritengono ingiustificata l’offerta di consulenza legale ai civilisti poiché sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento.

Secondo PEV, PES, PS, CFIG, GSsE, CIVIVA, SCI e KMS vi sarebbe disparità tra servizio civile e servizio militare, poiché i civilisti non disporrebbero di alcun servizio sociale. Occorrerebbe dotare anche il servizio civile di risorse e personale affinché anche i civilisti possano beneficiare di aiuto in caso di difficoltà finanziarie o di altri problemi. Il GSsE vorrebbe che questo servizio sociale operasse autonomamente rispetto all’esercito.

Il PS disapprova la riduzione dei compiti sociali attribuiti all’Organo d’esecuzione e lo stralcio dell’offerta di sostegno. Quest’ultima andrebbe reintrodotta al capoverso 1 e mantenuta al capoverso 2.

Art. 29 cpv. 2 e 3 LSC (Abolizione dell’indennità di alloggio)

Nove partecipanti alla consultazione (PEV, PES, CFIG, GSsE, CIVIVA, SCI, KMS, CURAVIVA e CNSI) sono favorevoli all’abolizione dell’indennità di alloggio.

PEV, PES, CFIG, GSsE, CIVIVA, SCI e KMS reputano anomalo il versamento di indennità per l’alloggio in caso di pernottamento a domicilio; la sua abolizione sarebbe opportuna e pertinente. Tuttavia la riduzione delle indennità potrebbe essere fonte di problemi finanziari per alcuni civilisti: per questa ragione occorrerebbe prevedere un servizio sociale (vedi note relative all’art. 26).

Art. 31 LSC (Attestato di lavoro)

CURAVIVA condivide la possibilità per gli istituti d’impiego, in caso di impieghi di breve durata, di rilasciare soltanto una semplice conferma del lavoro svolto, e propone di ridurre la durata dell’impiego stabilita come limite.

GSsA ritiene che con l’articolo 31 LSC si sia raggiunto un buon compromesso; ha espresso delle riserve circa la durata minima di 54 giorni per l’ottenimento di un attestato di lavoro, poiché sarebbe in contrasto con l’articolo 330a del codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

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